Cassazione Penale, Sentenza n. 2413/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga biennale del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente, difeso dall'avv. Maria Teresa A. Pintus, denunciava violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) e mancata valutazione specifica delle deduzioni difensive, sostenendo l'assenza degli indici di pericolosità e la cessata operatività del presunto clan di appartenenza; censurava la motivazione come generica e solo esterna al decreto ministeriale, senza verifica concreta dei presupposti dell'art. 41-bis, nonché violazione di norme costituzionali e convenzionali (art. 27 co.3 Cost., art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando la legittimità dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della proroga del 41-bis, non è richiesta la dimostrazione con certezza dei collegamenti con l'associazione, ma è sufficiente che tale capacità risulti ragionevolmente probabile sulla base degli elementi acquisiti. Ha inoltre ricordato il limite del controllo in cassazione (motivazione e violazione di legge) e ritenuto che il Tribunale di Roma avesse adeguatamente motivato la persistenza del pericolo: richiamo a informative recenti, provvedimenti di confisca (2021-2022), operazione XIDY, contenuti di colloqui, numerose sanzioni disciplinari e la biografia criminale del detenuto. Pertanto la motivazione è stata ritenuta coerente, completa e logica e il ricorso è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario (comma 2-bis e 2-sexies)
«risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno»
La Corte interpreta la norma nel senso che non occorre la prova certa dei collegamenti; è sufficiente che la capacità di mantenere contatti sia ragionevolmente probabile secondo gli elementi di valutazione acquisiti. Il sindacato della Cassazione è limitato alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione idonea.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (disciplina del regime detentivo e art. 41-bis)
Riprende il quadro normativo del regime differenziato; la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva dei parametri indicati dal comma 2-bis (profilo criminale, ruolo nell'associazione, operatività del sodalizio, eventuali nuove incriminazioni, ecc.).
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come titolo di impugnazione per cassazione; la Corte osserva che il ricorso per cassazione, in questo ambito, è limitato alla deduzione di violazioni di legge o alla totale carenza della motivazione.
legge 23 dicembre 2002, n. 279; legge 15 luglio 2009, n. 94
Norme menzionate in relazione alle modifiche apportate al comma 2-bis dell'art. 41-bis, confermando la disciplina sulle proroghe biennali e i parametri di valutazione.
art. 27, comma 3 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamate dal ricorrente come profili costituzionali e convenzionali invocati; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione di tali principi alla luce della motivazione ritenuta adeguata e proporzionata.
Massime di principio
- Ai fini della proroga del regime 41-bis non è necessaria la prova certa (oltre ogni ragionevole dubbio) della persistenza di collegamenti con l'associazione: è sufficiente che la capacità di mantenere contatti sia ragionevolmente probabile sulla base degli elementi acquisiti.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze che confermano il 41-bis è limitato a questioni di violazione di legge e a casi di motivazione meramente apparente o del tutto mancante; non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni di fatto.
- Il Tribunale di Sorveglianza deve fornire una motivazione coerente e collegata a elementi concreti (informative, provvedimenti giudiziari recenti, indagini, colloqui, sanzioni disciplinari, ruolo del detenuto nel sodalizio) ma non è tenuto a confutare punto per punto tutte le argomentazioni difensive se i dati posti a fondamento risultano sufficienti e non fittizi.
- Per contrastare una proroga 41-bis, la difesa deve produrre elementi specifici e concreti che dimostrino la cessazione dell'operatività del sodalizio o l'assenza attuale della capacità del detenuto di mantenere collegamenti; deduzioni generiche o il mero richiamo al tempo trascorso e alle attività di trattamento sono inadeguate.
- Documenti e fatti successivi rilevanti (confische, nuove operazioni investigative, colloqui, comportamenti intramurari) hanno forte rilevanza per la valutazione della persistenza del pericolo e possono legittimare la proroga.
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