Cassazione Penale, Ordinanza n. 24118/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con un secondo motivo ha lamentato l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che la motivazione della corte territoriale fosse insufficiente o illegittima quanto alla valutazione della gravità del fatto e alla prognosi negativa sul beneficio sospensivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente valorizzato, sia pure in modo sintetico, la gravità complessiva del fatto, evidenziando l'occultamento di documenti relativi a quattro annualità d'imposta e l'evasione di rilevante importo, elementi incompatibili con la particolare tenuità del fatto e con una prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale. Ha inoltre osservato che il ricorrente aveva già fruito in precedenza della sospensione condizionale per altra condanna e che tale precedente condanna conservava effetti penali rilevanti anche ai fini della nuova valutazione ex art. 164 c.p.; in ogni caso, la pena complessiva superava i limiti di legge per il beneficio. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la gravità complessiva della condotta, valutata alla luce degli indici oggettivi, risulti incompatibile con una minima offensività.
art. 164 c.p.
La concessione della sospensione condizionale richiede una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato, da formulare considerando complessivamente i criteri dell'art. 133 c.p.; inoltre, una precedente sospensione condizionale non elimina gli effetti penali della condanna ai fini di un nuovo beneficio.
art. 133 c.p.
È il parametro per valutare gravità del reato e capacità a delinquere ai fini sia del trattamento sanzionatorio sia della sospensione condizionale della pena.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto può essere anche sintetica o implicitamente desumibile dalla valutazione degli elementi di gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza dell'imputato, purché emerga che il giudice abbia considerato gli indici rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Nel reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'occultamento di documentazione riferita a più annualità d'imposta e l'entità significativa dell'evasione sono elementi ostativi al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
- La sospensione condizionale della pena richiede una prognosi complessiva favorevole sulla futura condotta dell'imputato, fondata sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere; una precedente fruizione del beneficio e i relativi effetti penali della condanna devono essere considerati nel nuovo giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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