Ordinanza n. 194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 384/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta, impugnato in primo grado, connesso al rischio di espulsione dell’appellante
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Puglia n. 384/2025, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento amministrativo di revoca del nulla osta. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza e dell’atto impugnato, deducendo questioni relative all’interpretazione dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 e, in particolare, alla possibilità che l’originaria mancanza di un requisito necessario per il rilascio del nulla osta imponesse automaticamente la revoca, senza considerare eventuali sopravvenienze.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ritenendo dubbia l’interpretazione secondo cui l’originaria assenza di un requisito necessario per ottenere il nulla osta comporterebbe sempre e automaticamente la revoca del provvedimento, senza considerare le eventuali sopravvenienze. Ha inoltre ritenuto preferibile, nelle more della decisione di merito, scongiurare l’espulsione dell’appellante, precisando che restano fermi gli effetti dell’eventuale scadenza naturale del nulla osta. Sono state sospese sia l’esecutività della sentenza del TAR sia l’efficacia del provvedimento impugnato in primo grado. La discussione del merito è stata fissata al 14 maggio 2026 e le spese sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
Il Consiglio di Stato ha ritenuto dubbio che la disposizione imponga sempre la revoca del nulla osta per l’originaria assenza di un requisito necessario, senza valutare le eventuali sopravvenienze.
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda e la decisione cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il dubbio interpretativo sulla norma che disciplina la revoca di un nulla osta può integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado e l’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato.
- L’originaria assenza di un requisito necessario per il rilascio di un nulla osta non determina necessariamente, in modo automatico e sempre, la revoca del provvedimento qualora debbano essere valutate eventuali sopravvenienze.
- Quando l’esecuzione del provvedimento impugnato può determinare l’espulsione dello straniero, la tutela cautelare può essere accordata per scongiurare tale effetto nelle more del giudizio di merito, fermo restando l’eventuale effetto della scadenza naturale del nulla osta.
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