Cassazione Penale, Ordinanza n. 10579/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che, in primo grado, era stato ritenuto colpevole dei reati di violenza privata, danneggiamento e minaccia. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame perché ritenuto generico. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo, contestando la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di inammissibilità dell'appello e sostenendo, in sostanza, la violazione di norme processuali. La Corte di cassazione ha però rilevato, sulla base degli atti richiamati, che la dichiarazione di appello con contestuali motivi conteneva effettivamente censure generiche e prive di specifiche indicazioni o argomentazioni, come già evidenziato dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
Richiamato solo come norma incriminatrice tra i reati per cui l'imputato era stato condannato in primo grado.
art. 635 c.p.
Richiamato solo come norma incriminatrice tra i reati per cui l'imputato era stato condannato in primo grado.
art. 612 c.p.
Richiamato solo come norma incriminatrice tra i reati per cui l'imputato era stato condannato in primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che censuri la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando dagli atti risulti che i motivi di gravame erano effettivamente generici e privi di specifiche deduzioni argomentative.
- L'appello deve contenere censure intelligibili e specifiche: la mera riproposizione di contestazioni generiche non consente il superamento del vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare apoditticamente la valutazione di genericità dell'appello, senza confrontarsi con il contenuto effettivo degli atti richiamati dal giudice di merito, esso è inammissibile.
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