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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01201/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ministero)

La controversia

La controversia riguarda un'opposizione in materia di equa riparazione ex L. n. 89/2001. Alcuni soggetti avevano ottenuto dalla Corte d'appello un decreto monitorio che liquidava loro l'indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente procedimento "Pinto", svolto prima in cognizione, poi in esecuzione forzata e infine in ottemperanza amministrativa. Il Ministero della giustizia ha proposto opposizione deducendo: abuso del processo per avere i ricorrenti frammentato le domande al fine di moltiplicare le spese; tardività della domanda per decorso del termine semestrale, che secondo il Ministero doveva decorrere dall'ordinanza di assegnazione emessa nella fase esecutiva e non dalla successiva sentenza di ottemperanza; difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia rispetto alla fase di ottemperanza; errato computo della durata ragionevole e dell'indennizzo, con omessa considerazione della complessità del procedimento e del valore della causa; omessa pronuncia sullo scomputo della durata dovuto alla parcellizzazione del credito. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, riducendo il quantum, ma confermando nel resto il decreto monitorio. In cassazione il Ministero ha riproposto tre motivi: violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU sulla decorrenza del termine di decadenza; violazione dell'art. 3 L. n. 89/2001 per la ritenuta legittimazione passiva del Ministero della giustizia anche per il giudizio di ottemperanza; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sull'abuso del processo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto tempestiva la domanda di equa riparazione perché, in presenza di una fase esecutiva non satisfattiva seguita da giudizio di ottemperanza, il termine semestrale decorre dalla definizione di quest'ultimo, essendo esecuzione e ottemperanza funzionalmente e strutturalmente collegate al giudizio presupposto. Ha invece ritenuto fondata l'eccezione sulla legittimazione passiva, affermando che, quando la domanda di equa riparazione concerne ritardi ascrivibili a giudizi svolti davanti a giudici diversi e a diverse amministrazioni, occorre convenire in giudizio le amministrazioni rispettivamente competenti e determinare separatamente l'importo ad esse imputabile; inoltre, poiché l'eccezione era stata tempestivamente sollevata, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 4 L. n. 260/1958. È stato quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per censurare la violazione di legge nei primi due motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per la dedotta omessa pronuncia

  • art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89

    regola la decadenza semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, che nel caso concreto decorre dalla definizione dell'ultimo segmento processuale effettivamente necessario e non dalla sola ordinanza di assegnazione non satisfattiva

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    richiamato quale parametro del diritto alla ragionevole durata del processo

  • art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89

    individua i soggetti passivamente legittimati nelle azioni di equa riparazione, da riferire alle amministrazioni competenti per i singoli segmenti processuali

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'omissione di pronuncia perché il giudice di merito si era espresso espressamente sull'abuso del processo

  • art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 260

    "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte"

    quando sia eccepito tempestivamente l'erroneo convenimento di un Ministero al posto di un altro, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica, senza che l'errore possa essere sanato stabilizzando gli effetti nei confronti del reale destinatario

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, se la pretesa risarcitoria riguarda un procedimento che si è svolto in più fasi strettamente collegate, la tempestività della domanda va valutata tenendo conto dell'intera sequenza processuale necessaria a conseguire la soddisfazione del credito; la sola ordinanza di assegnazione non è sufficiente a far decorrere la decadenza quando il credito non sia stato effettivamente pagato e sia stato necessario un successivo giudizio di ottemperanza.
  • Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento dell'equa riparazione ha, sul piano funzionale e strutturale, natura equiparabile alla fase esecutiva e deve essere considerato unitariamente rispetto al giudizio presupposto ai fini del computo della durata irragionevole.
  • Quando la durata irragionevole si collega a procedimenti diversi, anche se connessi, promossi davanti a giudici diversi e riferibili a amministrazioni diverse, la legittimazione passiva va individuata separatamente per ciascuna amministrazione, con necessità di evocarle tutte ove se ne deduca la responsabilità per i diversi ritardi.
  • Se l'Avvocatura dello Stato eccepisce tempestivamente l'erronea individuazione del Ministero convenuto, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 4 L. n. 260/1958; l'errore non si converte in una sanatoria automatica nei confronti dell'amministrazione corretta.
  • L'eccezione di abuso del processo non può essere accolta in assenza di una concreta identità oggettiva e soggettiva delle posizioni azionate, quando ciascuna iniziativa processuale sia autonoma e collegata a distinti segmenti esecutivi o satisfattivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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