Cassazione Penale, Sentenza n. 18013/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per reati tributari (art. 5 e art. 10 d.lgs. n. 74/2000) ottenuta in appello dopo assoluzione in primo grado; censure per omessa e illogica motivazione sulla determinazione della pena, violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria (esame dell'imputato) in caso di diversa valutazione delle sue dichiarazioni, vizio di applicazione della norma penale (art. 10) e carenza di prova del dolo specifico in relazione alla distruzione/occultamento delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e ha annullato con rinvio la sentenza d'appello limitatamente ai capi 2) e 6) (art. 10 d.lgs. 74/2000) per nuovo giudizio da altra sezione della Corte d'appello di Firenze, perché la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione basandosi su diversa valutazione decisiva delle dichiarazioni dell'imputato senza rinnovare l'istruttoria (in particolare l'esame dell'imputato). Ha inoltre ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui, per errore nella determinazione della pena, è maturata la prescrizione del reato di cui al capo 1) (art. 5 d.lgs. 74/2000) al 01/10/2021; pertanto la sentenza è annullata senza rinvio per il capo 1) per estinzione per prescrizione. Gli altri motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000
Reato di omessa dichiarazione: la Cassazione ha rilevato l'errore nel calcolo della pena e ha constatato la prescrizione maturata per tale capo durante il giudizio di legittimità
d.lgs. n. 74/2000
Reato di distruzione/occultamento delle scritture contabili: la Corte d'appello aveva ritenuto il dolo specifico desumibile dal contesto, ma la Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame perché la decisione di riforma si è fondata su diversa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato
d.lgs. n. 74/2000
Applicazione delle pene accessorie in relazione alla pena principale (richiamata nella motivazione di merito)
d.lgs. n. 74/2000
Norma rilevata dal giudice d'appello in tema di computo della prescrizione; la Cassazione ha esaminato correttamente la prescrizione in relazione ai vari capi
cod. proc. pen.
Introduce l'obbligo, in talune condizioni, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su iniziativa d'ufficio del giudice in caso di impugnazione da parte del Pubblico ministero; la Cassazione interpreta che l'obbligo sussiste quando la riforma in pejus si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative decisive (es. dichiarazioni dell'imputato) e quindi impone la rinnovazione e l'esame dell'imputato
cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione come riferimento alla ammissione d'ufficio delle prove e al regime di rinnovazione istruttoria
cod. civ.
Norma civilistica sul dovere di conservazione della contabilità; la Corte ha richiamato la distinzione tra obbligo civile di diligenza e fattispecie penale di distruzione/occultamento, segnalando che non qualsiasi inadempimento della conservazione equivale automaticamente al reato penale senza prova del dolo
Corte EDU
Maestri c. Italia (8/7/2021)
Principi sul diritto dell'imputato ad essere ascoltato quando la Corte di appello riformi un'assoluzione basandosi su nuova valutazione della prova dichiarativa: impone che la Corte di appello valuti direttamente le dichiarazioni decisive rinnovando l'istruttoria (esame dell'imputato)
Massime di principio
- Se il pubblico ministero impugna una sentenza assolutoria e la Corte d'appello intende riformarla sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato ritenute decisive, il giudice d'appello è tenuto a rinnovare l'istruttoria e ad esaminare direttamente l'imputato (art. 603, comma 3-bis c.p.p. e giurisprudenza Corte EDU).
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello non è obbligatoria quando la diversa decisione derivi da diversa qualificazione giuridica del fatto o da valutazione di prove non dichiarative decisive; l'obbligo sussiste specificamente per la valutazione di fonti dichiarative decisive.
- La distinzione fra distruzione/occultamento (art. 10 d.lgs. 74/2000) e mera inadeguata custodia o scelta di luogo di conservazione è rilevante: per configurare il reato penale è necessario il dolo specifico, non basta un adempimento civile insufficiente (art. 2220 c.c.).
- La prescrizione può maturare nel corso del giudizio di legittimità: se ciò avviene per un capo, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione, rimandando gli altri capi che restano contestati.
- In caso di ricostruibilità della contabilità 'aliunde' o sulla base di altri riscontri oggettivi, la fattispecie di occultamento/distruzione può non essere configurabile; la valutazione della possibilità di ricostruzione della contabilità è fattore decisivo.
- Nelle impugnazioni per motivi attinenti alla prova dichiarativa, le ragioni specifiche addotte nell'atto di impugnazione devono indicare quali dichiarazioni siano state valutate erroneamente e perché siano decisive; senza ciò l'obbligo di rinnovazione non opera.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17997/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18000/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18001/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18004/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18006/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18008/2023 del 02/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →