Ordinanza n. 87/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per la Sicilia (Sezione terza) n. 101 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento comunale relativo alla rimozione di un manufatto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione cautelare del provvedimento comunale. Dalla motivazione emergono contestazioni relative alla competenza del Sindaco, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla sussistenza del periculum in mora. L’appellante ha contestato, in particolare, la legittimità dell’intervento comunale concernente l’occupazione di suolo pubblico e la rimozione del manufatto. Il Comune ha sostenuto la legittimità del provvedimento, richiamando la competenza espressamente attribuita al Sindaco dall’art. 3, comma 16, l. n. 94/2009 e le previsioni regolamentari locali in materia di occupazione di suolo pubblico, già comunicate all’interessato. Il Comune ha inoltre rappresentato l’avvenuta rimozione del manufatto.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della tutela cautelare pronunciata dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non adeguatamente sostenute le censure, rilevando che la competenza del Sindaco era espressamente prevista dall’art. 3, comma 16, l. n. 94/2009. Ha inoltre escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’appellante conosceva già le previsioni regolamentari locali sull’occupazione di suolo pubblico, appositamente comunicate dal Comune, e avrebbe dovuto adeguarvisi; tali previsioni risultavano richiamate anche nel verbale di sopralluogo dell’8 gennaio 2026. Quanto al periculum in mora, lo ha ritenuto recessivo, sia alla luce dei precedenti decreti presidenziali che avevano respinto le richieste di tutela monocratica, sia perché il manufatto era stato doverosamente rimosso. L’appellante è stato condannato a rifondere al Comune le spese del gravame, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 3, comma 16, l. n. 94/2009
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
È stato ritenuto attributivo di una specifica competenza del Sindaco rilevante per l’adozione del provvedimento contestato.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la domanda deve essere respinta quando le censure non evidenziano adeguati profili di fumus boni iuris, anche qualora l’atto impugnato sia contestato sotto il profilo della competenza dell’autorità emanante.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere ritenuta non necessaria quando il destinatario conosca già specifiche e previamente comunicate disposizioni regolamentari locali che disciplinano l’attività oggetto del provvedimento e avrebbe dovuto conformarvisi.
- Il periculum in mora può risultare recessivo quando il bene o la situazione materiale cui si riferisce la domanda cautelare sia già stato rimosso o modificato in esecuzione di un obbligo amministrativo, venendo meno l’utilità concreta della sospensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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