Cassazione Penale, Sentenza n. 13951/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Asti che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. relativo alla presunta violazione dell'art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380/2001 per la chiusura di parte di terreno pubblico tramite posa di pali in ferro e rete elettrosaldata, in violazione della convenzione edilizia del 14/10/2005 tra l'indagato e il Comune di Poirino. Il Procuratore lamentava che il Tribunale aveva errato nel ritenere inesistente il fumus commissi delicti e sosteneva che l'esclusione del fumus può avvenire solo in presenza di elementi che escludano con certezza l'illiceità della condotta; in mancanza di tali elementi il decreto di sequestro avrebbe dovuto essere confermato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato a quale fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p. si richiamasse né descritto puntualmente la violazione di legge dedotta; in particolare mancava l'esposizione specifica della censura e la chiara indicazione della norma violata come richiesto dagli artt. 581 e 325 c.p.p. e dall'art. 606 c.p.p.. Per tale ragione la Cassazione non ha esaminato il merito della decisione sul fumus e ha respinto il ricorso (decreto pronunciato il 03/03/2022).
Norme richiamate
art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001
Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione per la presunta violazione relativa a opere edilizie non conformi: la condotta riguarda lavori che modifichino la destinazione o l'assetto del territorio senza autorizzazione/convenzione. Nel testo la norma è l'oggetto dell'accusa ma la Cassazione non ha valutato la sua applicazione per inammissibilità formale del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio per indicare che il ricorrente deve riferirsi a uno dei motivi tassativi di cassazione; la mancata indicazione rende il motivo generico e inammissibile.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici; la Corte ha richiamato questo articolo per sancire l'inammissibilità per genericità del ricorso che non enuncia chiaramente la censura.
art. 325 cod. proc. pen.
Norma cui si rinvia per l'indicazione della disposizione di legge ritenuta violata; utilizzata dalla Corte per sottolineare l'obbligo di specificare la norma e la parte del provvedimento contestata.
art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Citato per ribadire che i motivi devono essere esposti specificamente e che la mancata specificazione comporta inammissibilità.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare l'esigenza che il ricorrente indichi la norma di legge che si assume violata, con la precisazione della parte del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione va formulato richiamando espressamente uno dei motivi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.; la genericità nella esposizione delle censure determina l'inammissibilità del ricorso.
- Non basta il dissenso sulla valutazione di fatto o sul giudizio del giudice del riesame (ad es. sulla sussistenza del fumus commissi delicti): il ricorrente deve individuare un vizio di diritto precisando la norma violata e le ragioni di diritto rilevanti.
- Nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari reali è essenziale motivare con precisione la censura (indicando la parte del provvedimento contestata) per consentire alla Corte di Cassazione di definire la questione nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge.
- Per evitare l'inammissibilità, nella memoria di ricorso indicare sempre: il/i specifico/i vizio/i di diritto contestato/i, la norma di legge violata, la parte del provvedimento impugnato e le ragioni giuridiche a sostegno della censura.
- L'inammissibilità per motivi formali lascia intatto il provvedimento del grado precedente: se si vuol contestare la valutazione sul fumus, occorre fondare la censura su errori giuridici o di motivazione nettamente individuabili e ben esposti.
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