Sentenza n. 665/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento -del provvedimento n.060090073078 del 20 novembre 2023, notificato il 30 novembre 2023, con il quale l'INPS sede di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria inviata in data 12 Ottobre 2023 (protocollo Inps.0600.12/10/2023.0157185) dalla ricorrente; -del provvedimento n.060090073080 del 20 novembre 2023, notificato il 30 novembre 2023, con il quale l'INPS sede di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria inviata in data 16 Novembre 2023 (protocollo Inps.0600.16/11/2023.0178068) dalla ricorrente; di ogni atto preordinato, conseguente o comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due provvedimenti dell’INPS di rigetto di domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato due dinieghi dell’INPS relativi a domande di CIGO riferite, rispettivamente, ai periodi dal 2 al 15 ottobre 2023 e dal 6 al 19 novembre 2023. L’amministrazione aveva motivato entrambi i rigetti affermando che la contrazione dell’attività si verificava in maniera sistematica, ricorrente e prevedibile e non presentava il requisito della transitorietà. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 11 del d.lgs. 148/2015 e dell’art. 1 del d.m. 95442/2016, sostenendo che il calo della domanda dipendeva da fattori esterni all’impresa e da una situazione straordinaria e non stabilizzata del mercato di riferimento, senza superamento dei limiti temporali e quantitativi previsti per la CIGO. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per motivazione mancante o insufficiente, censurando il carattere generico e stereotipato dei dinieghi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i dinieghi. Il giudice ha ricostruito la disciplina della CIGO, rilevando che essa può essere concessa per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti e per situazioni temporanee di mercato, quando sia prevedibile la ripresa della normale attività lavorativa. Per le ipotesi di mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato, l’INPS deve svolgere un’istruttoria concreta e approfondita sulla situazione della singola impresa, considerando gli elementi documentali prodotti, la ciclicità delle crisi, la CIGO già concessa e il contesto economico-produttivo di riferimento; può inoltre disporre un supplemento di istruttoria e sentire le organizzazioni sindacali. I provvedimenti impugnati sono stati ritenuti generici e stereotipati, poiché si sono limitati ad affermare la sistematicità, ricorrenza e prevedibilità della contrazione senza indicare le ragioni concrete per cui le circostanze rappresentate nella domanda non fossero idonee a dimostrare la transitorietà della situazione. Il TAR ha inoltre rilevato che gli stessi atti davano atto del mancato superamento dei limiti di fruizione della CIGO, sicché il numero e la vicinanza temporale delle richieste non potevano, da soli, giustificare il diniego. Le argomentazioni ulteriormente sviluppate dall’INPS nelle memorie difensive non potevano integrare la motivazione assente negli atti impugnati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 148/2015
“a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato”
Individua le causali per la concessione della CIGO, richiedendo la transitorietà dell’evento e la sua non imputabilità all’impresa o ai dipendenti, oppure una situazione temporanea di mercato.
art. 16 d.lgs. 148/2015
a decorrere dal gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente
Attribuisce alle sedi territorialmente competenti dell’INPS il potere di concedere le integrazioni salariali ordinarie.
art. 1 d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato ricorrono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa
Collega la transitorietà e la temporaneità alla prevedibilità, al momento della domanda, della ripresa della normale attività lavorativa.
art. 2 d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
l'impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata [...] le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato
Impone la documentazione delle ragioni della sospensione o riduzione e consente di valorizzare, tra gli elementi oggettivi, la solidità finanziaria, la crisi del settore, le nuove commesse, la ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.
art. 3 d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
integra la fattispecie mancanza di lavoro o di commesse la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse
Riconduce alla causale della mancanza di lavoro o commesse la sospensione o riduzione dell’attività derivante da una significativa riduzione degli ordini; considera inoltre la crisi del mercato o del settore merceologico quale possibile fonte della contrazione.
art. 11 d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa
Richiede una motivazione concreta e adeguata del diniego, riferita agli elementi documentali e fattuali esaminati e alla prevedibilità della ripresa dell’attività; ammette inoltre un supplemento di istruttoria.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto, il giudice lo ha ritenuto violato per il carattere generico e stereotipato dei dinieghi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della CIGO per mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato, l’INPS deve accertare in concreto la situazione della singola impresa, valutando gli elementi documentali relativi alle cause della contrazione, alla continuità dell’attività sul mercato, alla ciclicità delle crisi, alla CIGO già concessa e al contesto economico-produttivo di riferimento.
- Il requisito della transitorietà della situazione aziendale o della temporaneità della situazione di mercato deve essere valutato con riferimento alla prevedibilità, al momento della domanda, della ripresa della normale attività lavorativa; la mera reiterazione o vicinanza temporale di precedenti richieste di CIGO non dimostra di per sé l’assenza di tale requisito.
- Il diniego della CIGO deve contenere una motivazione adeguata e individualizzata, che esponga gli elementi di fatto e documentali esaminati e spieghi concretamente perché non ricorrano la transitorietà della situazione e la prevedibilità della ripresa dell’attività; una formula stereotipata sulla sistematicità, ricorrenza e prevedibilità della contrazione è insufficiente.
- Le argomentazioni sviluppate dall’amministrazione nelle memorie processuali non possono integrare la motivazione mancante o insufficiente del provvedimento impugnato.
- L’INPS, ove necessario, deve utilizzare gli strumenti di approfondimento istruttorio previsti dalla disciplina della CIGO, compreso il supplemento di istruttoria e, nei casi previsti, l’interlocuzione con le organizzazioni sindacali, al fine di garantire l’effettività della tutela degli ammortizzatori sociali.
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