Cassazione Civile, Ordinanza n. 24128/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa in crisi)
La controversia
Un professionista aveva domandato l’ammissione al passivo, in prededuzione e in privilegio, di un credito per prestazioni rese a favore di più società di un gruppo interessate a una procedura di concordato preventivo di gruppo. Le attività dedotte riguardavano, secondo l’incarico, la predisposizione di una relazione ex art. 160, comma 2, l.fall., la verifica della veridicità dei dati aziendali, la valutazione della fattibilità del piano ex art. 161 e art. 186-bis l.fall., nonché l’eventuale assistenza nella procedura. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo l’acconto già ricevuto integralmente satisfattivo. Il tribunale aveva respinto l’opposizione osservando, tra l’altro, che il compenso era unitario e solidale tra le società del gruppo, che la prestazione effettivamente svolta era minima rispetto all’incarico complessivo, e che l’acconto percepito superava quanto dovuto. In Cassazione il professionista ha dedotto: violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione nella quantificazione del compenso e nella considerazione delle prestazioni rese per tutte le società del gruppo; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per omesso rilievo dei fatti allegati e non contestati; violazione dell’art. 160, comma 2, l.fall. per avere negato che la relazione implicasse la verifica dei dati; violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione del mandato, sostenendo che l’assistenza successiva era solo eventuale e non remunerabile; in via preliminare, contestava anche il mancato riconoscimento della legittimazione della società professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi diretti a contestare il merito della valutazione compiuta dal tribunale: la quantificazione del compenso non è stata considerata extra petita perché il giudice di merito aveva correttamente preso in esame l’incarico unitario conferito da tutte le società del gruppo e la solidarietà passiva ex art. 1294 c.c.; il motivo fondato sugli artt. 115 e 116 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile perché mirava a censurare l’apprezzamento delle prove; il motivo sull’art. 160 l.fall. è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento in fatto della limitata attività svolta e con la previsione contrattuale dell’assistenza non gratuita; anche il motivo di interpretazione contrattuale è stato giudicato inammissibile, poiché si risolveva in una diversa lettura del mandato senza specifica critica alla motivazione del tribunale. Poiché i motivi sulla pretesa creditoria non sono stati accolti, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare il primo motivo sulla legittimazione della società professionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 160, comma 2, l. fall.
La relazione attestativa presuppone attività di verifica e controllo, ma la Corte non ha accolto la censura del ricorrente perché il giudice di merito aveva accertato in fatto che la prestazione concretamente eseguita era limitata e non coincidente con l’intero incarico
art. 161, comma 2, l. fall.
Richiamato come parte dell’incarico professionale relativo alla fattibilità del piano concordatario
art. 161, comma 3, l. fall.
Richiamato come attività di relazione da predisporre nell’ambito della proposta di concordato
art. 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall.
Richiamato quale profilo della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale
art. 112 c.p.c.
La violazione non sussiste se il giudice si limita a valutare, ai fini della decisione, l’intero incarico e la prestazione effettivamente svolta; non c’è extrapetizione quando la quantificazione resta nell’ambito del petitum e della causa petendi
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o su prove legali maltrattate; non quando si censura la valutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
La doglianza non può essere usata per contestare il convincimento del giudice sulle prove raccolte, ma solo per denunciare l’uso di prove legali in modo scorretto
art. 2697 c.c.
La censura non è ammissibile se in realtà si contesta l’apprezzamento delle prove e non il riparto dell’onere probatorio in astratto
art. 1294 c.c.
In caso di obbligazione assunta da più debitori, il credito può essere fatto valere per l’intero verso ciascuno, ma il creditore non può conseguire più di quanto globalmente dovuto
art. 1362 c.c.
L’interpretazione del contratto non può essere rivista in cassazione mediante una semplice contrapposizione di una lettura alternativa e apodittica rispetto a quella motivatamente data dal giudice di merito
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Non consente di denunciare in realtà un diverso apprezzamento delle prove o del fatto
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La censura di nullità processuale non può mascherare una critica al merito della decisione
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il corretto veicolo per contestare l’insufficienza o l’erroneità della valutazione fattuale è il vizio di motivazione nei limiti consentiti dalla riforma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza del rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia ignorato prove legali o abbia attribuito forza probatoria legale a elementi che non l’hanno; non quando si contesti il diverso peso attribuito alle risultanze istruttorie.
- Il giudice di merito può determinare il compenso dovuto per una prestazione professionale anche valorizzando l’unitarietà dell’incarico e la misura effettiva dell’attività svolta, purché resti entro il perimetro della domanda e delle allegazioni delle parti.
- Se più soggetti hanno conferito un incarico unitario e sono tenuti in via solidale al pagamento del compenso, il creditore può agire verso ciascuno per l’intero, ma gli acconti già percepiti vanno considerati ai fini dell’eventuale residuo dovuto, senza che possa esservi duplicazione del soddisfacimento.
- L’interpretazione del contratto è insindacabile in cassazione quando la censura si limiti a proporre una lettura alternativa e non evidenzi un reale vizio ermeneutico secondo i canoni legali di cui all’art. 1362 c.c.
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