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Sentenza

Sentenza del 08/11/2018 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Contraddittorio nei tributi armonizzati - principio generale comunitario - diretta applicabilità diritto europeo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2011, recuperando una maggiore IVA di 16.305 euro, ritenendo in parte inesistenti alcune operazioni e contestando l'effettività di prestazioni di sponsorizzazione. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che l'accertamento non fosse stato preceduto da un contraddittorio endoprocedimentale e da un processo verbale di constatazione, nonché contestando nel merito l'inesistenza delle operazioni e la propria responsabilità. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. L'Ufficio ha appellato sostenendo che, trattandosi di un accertamento "a tavolino", il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che, trattandosi di IVA, tributo armonizzato, fosse applicabile il diritto dell'Unione europea e sussistesse il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo anche in caso di accertamento svolto senza accesso presso la sede dell'attività. La mancata instaurazione del contraddittorio ha determinato la nullità dell'atto accertativo. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio; obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

    La norma è stata interpretata come fondamento del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa del contribuente nei procedimenti relativi a tributi armonizzati. L'amministrazione deve consentire al contribuente di esporre preventivamente le proprie osservazioni e deve valutarle motivando adeguatamente l'eventuale mancato accoglimento.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015

    Ha riconosciuto, in materia di tributi armonizzati, l'esistenza di un generalizzato diritto del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale. La violazione dell'obbligo comporta l'invalidità dell'atto impositivo.

  • Ordinanze della Corte di Cassazione n. 6219/2018 e n. 16641/2018

    Hanno confermato l'orientamento secondo cui, nell'ordinamento italiano, l'obbligo di contraddittorio preventivo è riconosciuto in particolare per i tributi armonizzati, tra cui l'IVA, anche quando l'accertamento sia svolto "a tavolino".

  • Articoli 10 e 12 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Sono stati richiamati dalla contribuente a sostegno delle garanzie partecipative e di correttezza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente; la decisione si è tuttavia fondata principalmente sul diritto dell'Unione applicabile all'IVA.

  • Articolo 24 della Costituzione italiana

    È stato richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa, rafforzato dalla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.

  • Articolo 97 della Costituzione italiana

    È stato richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, collegati alla formazione di una decisione tributaria partecipata.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti riguardanti tributi armonizzati, come l'IVA, il contribuente deve essere normalmente posto in condizione di interloquire preventivamente con l'amministrazione, anche se l'accertamento è svolto "a tavolino" e senza accesso presso i locali dell'impresa.
  • Il contraddittorio deve essere effettivo: il contribuente deve poter conoscere gli elementi sui quali l'Ufficio intende fondare la pretesa, formulare osservazioni e fornire documenti o spiegazioni prima dell'emanazione dell'atto.
  • L'amministrazione deve valutare le osservazioni ricevute e motivare le ragioni per cui eventualmente non le accoglie; una motivazione meramente apparente può incidere sulla validità dell'atto.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati può comportare l'invalidità o la nullità dell'avviso di accertamento, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza.
  • La distinzione tra accertamenti "a tavolino" e accertamenti preceduti da accesso non esclude, per i tributi armonizzati, l'esigenza di rispettare le garanzie partecipative derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  • La decisione riguarda specificamente l'IVA e l'orientamento giurisprudenziale vigente all'epoca della pronuncia; per tributi non armonizzati occorre verificare la specifica base normativa nazionale e l'eventuale evoluzione successiva della disciplina.

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