Sentenza n. 4991/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso contro il diniego della Questura di Belluno sull'istanza di riesame della revoca della licenza di porto d'armi per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato aveva ottenuto una licenza di porto d'armi, successivamente revocata dalla Questura sulla base di segnalazioni delle forze dell'ordine e di procedimenti penali per detenzione e spaccio di stupefacenti. La revoca non era stata impugnata ed era divenuta inoppugnabile. Dopo il proscioglimento per prescrizione nei procedimenti penali, l'interessato aveva presentato nel 2019 una prima istanza di riesame, respinta dalla Questura sul rilievo che la prescrizione non accertava l'insussistenza dei fatti posti a base della revoca; anche tale diniego non era stato impugnato. Nel 2022 aveva presentato una nuova istanza di autotutela, sostenendo che il lungo tempo trascorso dai fatti e l'assenza di nuove segnalazioni imponessero una rivalutazione dell'attualità della sua inaffidabilità. Il nuovo diniego richiamava sinteticamente la precedente determinazione. L'appellante ha dedotto che l'istanza del 2022 fosse diversa da quella del 2019 e contenesse elementi nuovi tali da imporre un riesame; ha inoltre censurato l'omessa considerazione del tempo trascorso, del successivo comportamento corretto e dell'asserita insussistenza di attuali ragioni ostative al rilascio del titolo. Ha contestato anche la sufficienza della motivazione per relationem e la mancata istruttoria sulla sua affidabilità attuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto che il riferimento a circostanze nuove non sia, da solo, sufficiente a far sorgere un obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza di autotutela relativa a un provvedimento ormai inoppugnabile. Nel caso concreto, il decorso del tempo non costituiva un elemento di assoluta novità, poiché la precedente istanza del 2019 era già diretta al riesame della revoca e implicava anche la verifica dell'attualità delle ragioni di inaffidabilità. Non erano emerse circostanze eccezionali tali da imporre un nuovo esame, né l'amministrazione aveva avviato una nuova istruttoria. Il secondo motivo, relativo alla mancata considerazione del tempo trascorso e della condotta successiva, è stato ritenuto precluso dalla conferma dell'inammissibilità del ricorso originario e comunque infondato. La motivazione succinta del diniego è stata giudicata coerente con la natura non obbligatoria del riesame e sufficiente, anche mediante richiamo alle precedenti determinazioni, soprattutto perché non era stato avviato un nuovo procedimento istruttorio. Il Collegio ha tuttavia precisato che l'interessato può presentare una nuova e autonoma domanda di rilascio del porto d'armi, distinta dall'istanza di autotutela; in tale nuovo procedimento l'amministrazione dovrà svolgere un'accurata istruttoria e considerare tutte le circostanze rilevanti, comprese, ma non soltanto, le pregresse vicende. Spese del grado integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'appello in udienza straordinaria.
norme in materia di porto d'armi e pubblica sicurezza
Il giudice valorizza l'ampia discrezionalità dell'amministrazione dell'interno nella prevenzione dei rischi connessi all'uso delle armi e nella valutazione dell'affidabilità del richiedente; il testo non indica gli specifici articoli normativi applicati.
Massime di principio
- La mera deduzione di circostanze sopravvenute o diverse rispetto al provvedimento originario non fa sorgere, di per sé, un obbligo dell'amministrazione di riesaminare in autotutela un provvedimento ormai divenuto inoppugnabile; occorrono circostanze eccezionali idonee a rendere doverosa la rivalutazione.
- Quando una nuova istanza di riesame ripropone, sotto una diversa prospettiva, una questione già compresa nella precedente richiesta di autotutela, il successivo diniego può legittimamente limitarsi a richiamare le precedenti determinazioni, senza necessità di una motivazione analitica o di una nuova istruttoria.
- Il decorso del tempo dai fatti posti a fondamento della revoca di un titolo di pubblica sicurezza non costituisce automaticamente una circostanza assolutamente nuova che imponga il riesame della revoca, soprattutto quando la precedente istanza di autotutela già investiva l'attualità delle ragioni di inaffidabilità.
- La richiesta di riesame di una revoca divenuta inoppugnabile non equivale a una nuova domanda di rilascio del titolo. L'interessato può però presentare un'autonoma domanda di rilascio, nell'ambito della quale l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria attuale e completa, valutando anche le pregresse vicende insieme agli ulteriori elementi rilevanti.
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