Cassazione Penale, Ordinanza n. 27370/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Potenza, contestava la decisione di merito sia quanto alla ritenuta sussistenza dei reati contestati sia quanto al trattamento sanzionatorio. In Cassazione si deduceva, in sostanza, che la motivazione della sentenza di appello fosse erronea o insufficiente nella valutazione delle prove e che la pena fosse eccessiva o comunque non adeguatamente giustificata. La Corte rileva però che i motivi sono diretti a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del giudizio sulla pena, attività non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente sulla sussistenza dei reati contestati e che le censure del ricorrente si risolvessero in una richiesta di rivalutazione delle prove e del trattamento sanzionatorio, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ricava che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio né una rivalutazione della congruità della pena, quando la motivazione di merito sia adeguata e non illogica in modo manifesto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze mirano esclusivamente a ottenere una diversa lettura delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione se risulta logicamente adeguata e specificamente riferita alla sussistenza del fatto e dei reati contestati.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione dell'adeguatezza della pena, in presenza di una motivazione di merito che dia conto della scelta compiuta anche richiamando la gravità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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