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Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 276/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.06.2024.

Giustizia amministrativa202500858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 276/2024, regolarmente notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità dell’azione, rilevando che erano decorsi, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, dichiarando l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona e ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, salvo quanto eventualmente già corrisposto. L’Amministrazione deve adempiere entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Per l’eventuale perdurante inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere, entro i successivi 120 giorni dall’investitura, a tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche mediante funzionario delegato e con il coinvolgimento delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudicato civile posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione della condanna.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando il giudicato non è stato eseguito e l’amministrazione, pur costituita, non contesta la spettanza né l’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del titolo, salvo le somme già corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione può adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’adempimento del giudicato, anche mediante un funzionario delegato e con il coordinamento delle strutture amministrative competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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