Cassazione Penale, Sentenza n. 27555/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso: 1) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'integrazione della clausola di illiceità speciale dell'art. 615-ter c.p., sostenendo che l'accesso non sarebbe stato abusivo poiché la funzionaria Taddei era autorizzata e specificamente incaricata di compiere ricerche nel SICP; 2) vizio valutativo sull'attendibilità della dichiarazione della Taddei, con violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p., omissione del vaglio critico sulle contraddizioni e mancata considerazione dell'interesse della dichiarante ad accusare l'imputato; 3) errata applicazione dell'art. 48 c.p., deducendo che l'induzione in errore non sarebbe sufficiente se la funzionaria ha agito per negligenza e avrebbe dovuto verificare la qualifica del richiedente; 4) vizio nella valutazione dell'equivalenza tra aggravante contestata e attenuanti generiche e nella dosimetria della pena, chiedendo revisione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna per gli artt. 48 e 615-ter comma 2 n. 1) c.p., ritenendo infondati tutti i motivi: (i) in linea con la giurisprudenza di legittimità, l'accesso abusivo si configura anche quando soggetti autorizzati accedono per finalità diverse da quelle consentite o violando i limiti dell'autorizzazione, per cui l'accesso della Taddei è stato abusivo (anche se inconsapevole) perché effettuato al di fuori delle finalità previste dall'art. 335 comma 3 c.p.p.; (ii) le censure sull'attendibilità della Taddei erano generiche e la Corte territoriale ha indicato riscontri ritenuti idonei; l'assenza di esplicito riferimento all'art. 192 comma 3 c.p.p. è irrilevante in quanto le regole di valutazione della prova sono state applicate; (iii) l'art. 48 c.p. si applica all'autore mediato che induce in errore colui che materialmente compie l'illecito anche se quest'ultimo è negligente; (iv) le doglianze sulla pena erano generiche e non hanno superato il confronto con le ragioni esposte dalla Corte territoriale. P.Q.M. il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p. comma 2 n. 1)
La clausola di illiceità speciale si integra non solo quando l'accesso al sistema informatico avviene eludendo protezioni da parte di soggetti non autorizzati, ma anche quando soggetti autorizzati accedono o trattengono dati per finalità diverse da quelle autorizzate o violando i limiti dell'autorizzazione; in tali ipotesi l'accesso è 'abusivo'.
art. 48 c.p.
L'autore mediato che, con la propria condotta, induce in errore il soggetto che materialmente compie il reato risponde come autore del reato stesso; è irrilevante la negligenza del soggetto indotto se l'inganno era idoneo a trarlo in errore.
art. 335 comma 3 c.p.p.
Indica le finalità e i limiti per i quali taluni soggetti (es. addetti) possono consultare il SICP; l'accesso per finalità diverse da quelle previste integra l'abuso dell'autorizzazione.
art. 192 comma 3 c.p.p.
Stabilisce regole di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali (esame delle eventuali contraddizioni e dell'interesse a dichiarare); la Corte ha ritenuto di aver applicato tali regole pur non menzionandole espressamente.
Massime di principio
- L'accesso 'abusivo' a un sistema informatico può essere realizzato anche da un operatore formalmente autorizzato se l'accesso o le operazioni compiute eccedono le finalità o i limiti dell'autorizzazione: occorre valutare lo scopo concreto dell'accesso, non solo il possesso di credenziali.
- Chi induce un autorizzato a compiere materialmente l'accesso per finalità illecite è responsabile ai sensi dell'art. 48 c.p.; la responsabilità dell'autore mediato sussiste anche se l'operatore indotto è stato negligente nel verificare l'identità o la qualifica del richiedente.
- La negligenza o l'omissione di controlli da parte dell'operatore che materialmente esegue l'accesso non esclude automaticamente la rilevanza penale della condotta dell'induttore; rileva l'idoneità dell'inganno a trarre in inganno l'operatore nelle circostanze concrete.
- In sede di impugnazione le censure sulla valutazione della prova devono essere specifiche: affermazioni generiche sull'inattendibilità di un teste o sulla sussistenza di contraddizioni sono frequentemente ritenute inammissibili se la motivazione della Corte territoriale ha fornito riscontri argomentati.
- Per ottenere la revisione del trattamento sanzionatorio è necessario un confronto motivato e circostanziato con le ragioni della corte di merito; mere riproposizioni di rilievi già esaminati non sono sufficienti.
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