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Sentenza

Sentenza n. 1655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 15464/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 15464/2024, che aveva annullato in parte le graduatorie della procedura di progressione tra le aree e riconosciuto il diritto all’attribuzione del punteggio per l’anzianità di servizio maturata presso altre amministrazioni pubbliche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da un dipendente partecipante alla procedura MEF per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari. Il candidato lamentava la mancata attribuzione del punteggio previsto per gli ulteriori periodi di servizio prestati presso il Comune di Mondragone e il Comune di Succivo, anteriori all’assunzione presso il MEF, sostenendo che tali informazioni fossero già desumibili dalla domanda e dall’estratto dello stato di servizio, nel quale risultava la data della prima nomina nella pubblica amministrazione. Il TAR aveva ritenuto configurabile una parziale allegazione del requisito e aveva ammesso il soccorso istruttorio. In appello il Ministero ha dedotto, anzitutto, l’omessa pronuncia sulla carenza di interesse ad agire e la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., sostenendo che anche con l’attribuzione del punteggio il candidato non avrebbe raggiunto una posizione utile, non essendo consentiti ampliamento dei posti o scorrimento della graduatoria. Nel merito ha dedotto la violazione dell’art. 6 l. 241/1990, dell’art. 8, comma 4, del bando, degli artt. 1431 e 1433 c.c., dell’art. 97 Cost. e dei principi di par condicio e autoresponsabilità, sostenendo che il candidato avesse omesso di dichiarare un autonomo titolo valutabile, relativo agli ulteriori periodi di servizio nell’area presso il MEF o altra pubblica amministrazione. Il dato relativo alla prima nomina nella PA non avrebbe consentito di ricavare né la durata effettiva e la continuità del servizio, né la sua riferibilità all’area richiesta, né l’amministrazione presso cui era stato prestato. Il candidato ha chiesto il rigetto dell’appello e ha eccepito anche la sopravvenuta improcedibilità per l’avvenuta stipula del contratto in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado. Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, omettendo l’esame del motivo relativo alla carenza di interesse perché l’appello risultava fondato nel merito. Ha inoltre escluso la sopravvenuta improcedibilità dell’appello, rilevando che il Ministero aveva manifestato espressamente l’interesse alla decisione. Nel merito, ha ritenuto non attivabile il soccorso istruttorio. La domanda non conteneva una mera irregolarità formale o una parziale allegazione, bensì l’omessa dichiarazione di un autonomo titolo valutabile. La data della prima nomina nella PA, indicata quale titolo di preferenza, non implicava il possesso e la dichiarazione del diverso titolo relativo agli ulteriori periodi di servizio nell’area presso il MEF o altra PA. Da tale dato non era possibile stabilire la durata e la continuità del servizio, verificare che fosse stato prestato nell’area valutabile o individuare l’amministrazione interessata. L’art. 8, comma 4, del bando vietava inoltre ogni integrazione della domanda dopo la scadenza. Consentire al candidato di dichiarare tardivamente il periodo di servizio avrebbe comportato una rimessione in termini e un vantaggio individuale incompatibile con la par condicio degli altri partecipanti. Il Collegio ha richiamato i principi di autoresponsabilità, buona fede e cooperazione del candidato nelle procedure comparative e di massa. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato nelle procedure comparative e di massa per consentire la dichiarazione tardiva di un titolo valutabile omesso nella domanda, quando ciò comporterebbe un vantaggio per il candidato e la violazione della par condicio.

  • art. 8, comma 4, del bando della procedura

    non sono ammesse e non saranno prese in considerazione integrazioni della domanda in qualsivoglia modalità trasmesse successivamente al termine di scadenza di presentazione della stessa

    La clausola preclude integrazioni tardive della domanda e impedisce all’amministrazione di attribuire punteggi sulla base di titoli non circostanziatamente dichiarati entro il termine.

  • art. 4 del bando della procedura

    Il punteggio per gli ulteriori periodi di servizio nell’area presso il MEF o altra pubblica amministrazione presuppone la dichiarazione circostanziata del servizio valutabile; non è ricavabile dalla sola data di prima nomina nella PA.

  • art. 10, comma 3, del bando della procedura

    La data della prima nomina nella PA costituisce un titolo di preferenza distinto e non equivale alla dichiarazione degli ulteriori periodi di servizio valutabili ai fini del punteggio.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono, nelle procedure comparative, il rispetto della par condicio tra i candidati e ostano alla sanatoria tardiva di omissioni sostanziali.

  • artt. 2 e 97 Cost.

    Costituiscono il fondamento degli obblighi di correttezza, buona fede, solidarietà e autoresponsabilità del partecipante, cui competono oneri minimi di cooperazione quali fornire informazioni complete, compilare correttamente i moduli e presentare i documenti necessari.

  • art. 100 c.p.c.

    La carenza di interesse ad agire è stata dedotta dal Ministero, ma il giudice ha ritenuto di poter prescindere dall’esame della questione in rito in applicazione della ragione più liquida.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia del TAR sulla questione dell’interesse ad agire non è stata esaminata, perché il motivo di merito risultava decisivo.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative e di massa, il soccorso istruttorio non è utilizzabile per consentire al candidato di dichiarare dopo la scadenza un titolo valutabile omesso nella domanda, poiché ciò determinerebbe una rimessione in termini e violerebbe la par condicio.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al partecipante a una procedura selettiva di presentare una domanda completa e corretta e di sopportare le conseguenze delle omissioni o degli errori sostanziali che incidano sulla valutazione della sua posizione.
  • La mera indicazione della data di prima nomina nella pubblica amministrazione, ove prevista come titolo di preferenza, non consente di presumere la dichiarazione degli ulteriori periodi di servizio valutabili: per l’attribuzione del punteggio occorre una dichiarazione circostanziata che permetta di verificare durata, continuità, area di appartenenza e amministrazione presso cui il servizio è stato prestato.
  • Il soccorso istruttorio può riguardare irregolarità o errori meramente formali e riconoscibili, ma non può colmare la totale omissione di un autonomo titolo valutabile, soprattutto quando il bando vieti espressamente integrazioni successive alla scadenza.
  • Nelle procedure selettive, gli obblighi di correttezza, buona fede e cooperazione del candidato, fondati sugli artt. 2 e 97 Cost., comprendono il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete e di controllare il riepilogo dei dati inseriti prima della scadenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

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