Cassazione Penale, Sentenza n. 46699/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha accolto che era intervenuta remissione della querela, ritualmente accettata, che estingue il reato contestato. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre disposto che le spese processuali siano a carico dei querelati (ex art. 340, comma 4, c.p.p.).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per concorso in truffa (artt. 110, 640 c.p.) relativa alla vendita a Roberto Rollino di un autoveicolo (Land Rover Defender) descritto come in buone condizioni ma gravemente viziato. In cassazione sono stati prodotti due motivi: 1) estinzione del reato per remissione della querela irrevocabilmente resa dalla persona offesa (Rollino) in data 10 luglio 2024 e ritualmente accettata dagli imputati, con conseguente obbligo di declarare l'estinzione e la non doversi procedere (richiamata la disciplina di art. 152 c.p. e art. 340 c.p.p.); 2) omissione da parte della Corte di merito di dichiarare l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento alla partecipazione al reato (concorso) nell'ambito della fattispecie di truffa; usata per descrivere la qualificazione del fatto nella sentenza impugnata.
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale che punisce la truffa; indicata come reato contestato agli imputati nella sentenza di merito.
art. 152 cod. pen.
Richiamata in relazione alla remissione della querela e alla accettazione: la remissione della querela, se accettata dall'imputato, determina effetti estintivi del reato perseguibile a querela.
art. 340 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla estinzione del processo per cause sopravvenute e alle conseguenze; richiamata per la declaratoria di non doversi procedere e per l'addebito delle spese processuali (comma 4).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivazione di cassazione: vizio di motivazione o violazione di norme di diritto dedotto nei ricorsi; invocato dalla difesa per censurare la mancata pronuncia sulla estinzione del reato e sull'art. 131-bis.
art. 131-bis cod. pen.
Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il difensore aveva lamentato la mancata dichiarazione della sua applicabilità da parte della Corte di merito, ma la questione è risultata assorbita dall'estinzione per remissione della querela.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per disporre che le spese processuali restino a carico dei querelati in caso di estinzione del reato per remissione della querela.
Massime di principio
- Se dopo la sentenza di merito e prima della scadenza del termine per impugnare interviene la remissione della querela ritualmente accettata dall'imputato, tale remissione può essere introdotta in Cassazione e determina l'estinzione del reato.
- Quando il reato è estinto per remissione della querela accettata, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato; questioni successive (es. applicabilità dell'art. 131-bis) risultano assorbite.
- È essenziale che la remissione della querela sia formalmente acquisita agli atti (dichiarazione resa in atti e accettazione degli imputati), perché produca l'effetto estintivo; in mancanza di formale accettazione non si realizza l'estinzione.
- La mancata pronuncia del giudice sulla estinzione del reato per remissione della querela è censurabile in cassazione; il difensore deve produrre/documentare tempestivamente la remissione e l'accettazione.
- Anche se si prospetta l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), se il reato è già estinto per remissione della querela tale eccezione diventa irrilevante; comunque va valutata tempestivamente nel merito quando pertinente.
- In caso di estinzione del reato per remissione della querela le spese processuali possono essere addebitate ai querelati secondo le regole previste dall'ordinamento processuale.
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