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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46699/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha accolto che era intervenuta remissione della querela, ritualmente accettata, che estingue il reato contestato. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre disposto che le spese processuali siano a carico dei querelati (ex art. 340, comma 4, c.p.p.).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per concorso in truffa (artt. 110, 640 c.p.) relativa alla vendita a Roberto Rollino di un autoveicolo (Land Rover Defender) descritto come in buone condizioni ma gravemente viziato. In cassazione sono stati prodotti due motivi: 1) estinzione del reato per remissione della querela irrevocabilmente resa dalla persona offesa (Rollino) in data 10 luglio 2024 e ritualmente accettata dagli imputati, con conseguente obbligo di declarare l'estinzione e la non doversi procedere (richiamata la disciplina di art. 152 c.p. e art. 340 c.p.p.); 2) omissione da parte della Corte di merito di dichiarare l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione al reato (concorso) nell'ambito della fattispecie di truffa; usata per descrivere la qualificazione del fatto nella sentenza impugnata.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce la truffa; indicata come reato contestato agli imputati nella sentenza di merito.

  • art. 152 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla remissione della querela e alla accettazione: la remissione della querela, se accettata dall'imputato, determina effetti estintivi del reato perseguibile a querela.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla estinzione del processo per cause sopravvenute e alle conseguenze; richiamata per la declaratoria di non doversi procedere e per l'addebito delle spese processuali (comma 4).

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivazione di cassazione: vizio di motivazione o violazione di norme di diritto dedotto nei ricorsi; invocato dalla difesa per censurare la mancata pronuncia sulla estinzione del reato e sull'art. 131-bis.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il difensore aveva lamentato la mancata dichiarazione della sua applicabilità da parte della Corte di merito, ma la questione è risultata assorbita dall'estinzione per remissione della querela.

  • art. 340, comma 4 cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per disporre che le spese processuali restino a carico dei querelati in caso di estinzione del reato per remissione della querela.

Massime di principio

  • Se dopo la sentenza di merito e prima della scadenza del termine per impugnare interviene la remissione della querela ritualmente accettata dall'imputato, tale remissione può essere introdotta in Cassazione e determina l'estinzione del reato.
  • Quando il reato è estinto per remissione della querela accettata, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato; questioni successive (es. applicabilità dell'art. 131-bis) risultano assorbite.
  • È essenziale che la remissione della querela sia formalmente acquisita agli atti (dichiarazione resa in atti e accettazione degli imputati), perché produca l'effetto estintivo; in mancanza di formale accettazione non si realizza l'estinzione.
  • La mancata pronuncia del giudice sulla estinzione del reato per remissione della querela è censurabile in cassazione; il difensore deve produrre/documentare tempestivamente la remissione e l'accettazione.
  • Anche se si prospetta l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), se il reato è già estinto per remissione della querela tale eccezione diventa irrilevante; comunque va valutata tempestivamente nel merito quando pertinente.
  • In caso di estinzione del reato per remissione della querela le spese processuali possono essere addebitate ai querelati secondo le regole previste dall'ordinamento processuale.

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