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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22250/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA e sanzioni per l'anno d'imposta 2015. Il contribuente lamentava che la cartella fosse nulla perché emessa nei confronti di un soggetto diverso, indicato con un cognome erroneo ("Vollano" anziché "Vollono"), e sosteneva che tale errore impedisse l'identificazione del reale destinatario. In cassazione deduceva, con unico motivo, violazione e falsa interpretazione degli artt. 1 e 6 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare la nullità insanabile della cartella per difetto di corretta intestazione e per mancata prova dell'identità del destinatario rispetto al soggetto indicato nell'atto notificato via PEC.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso e, comunque, ha confermato la decisione di merito. Ha valorizzato l'accertamento fattuale compiuto dalla CTR, secondo cui il destinatario della cartella era effettivamente il ricorrente, identificato non solo dal nome proprio ma anche dalla data e dal luogo di nascita, dal codice fiscale e dall'indirizzo PEC utilizzato per la notifica. L'errore di trascrizione del cognome è stato considerato non idoneo a impedire la corretta individuazione del soggetto passivo dell'atto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formalmente proposta come violazione di legge, ma è stata reputata inammissibile perché non scalfiva l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla identificazione del destinatario della cartella.

  • artt. 1 e 6 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321

    Le norme sono state invocate dal ricorrente per sostenere la nullità della cartella emessa e notificata con indicazione nominativa errata; la Corte non ha accolto tale lettura, ritenendo sufficiente ai fini identificativi l'insieme degli elementi riportati nell'atto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato gli elementi identificativi disponibili, senza violare le regole sull'onere probatorio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando l'atto impositivo contiene un errore materiale nel cognome del destinatario, la nullità non sussiste se l'identità del soggetto cui l'atto è rivolto risulta comunque desumibile in modo univoco da elementi ulteriori e convergenti, come nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo PEC.
  • L'eccezione di omessa o errata intestazione della cartella non può essere accolta se si traduce in una contestazione meramente formale, priva di effettiva incertezza sull'identificazione del destinatario dell'atto.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o di norme sull'onere della prova, miri in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto logicamente motivato e non contraddittorio compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini della validità della notificazione di una cartella, ciò che rileva è la corretta individuazione sostanziale del destinatario, non la perfetta assenza di errori materiali nella trascrizione del nominativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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