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Sentenza

Sentenza n. 114/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente con Decreto Rettorale Rep. n. -OMISSIS- del 13.03.2024 irrogante la sanzione disciplinare della sospensione dall''ufficio per 9 mesi senza stipendio, né maturazione di anzianità e con il divieto di accedere per 10 anni alle cariche apicali della struttura universitaria; - di tutti gli atti antecedenti e conseguenti, anche se non conosciuti, ed in particolare dei verbali e delle conclusioni della Commissione Etica, della nota prot. ris. n. -OMISSIS- del 21.09.2023, dei verbali e delle conclusioni del Collegio di disciplina e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS-; - per quanto occorrer possa e “in parte qua” del Regolamento universitario sul procedimento disciplinare nei confronti del personale docente allegato al Decreto Rettorale n. 15 del 5.12.2016.

Giustizia amministrativa202400266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio per nove mesi senza stipendio e senza maturazione dell’anzianità, con divieto decennale di accesso alle cariche apicali della struttura universitaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale sanzionatorio e gli atti del procedimento disciplinare, deducendo, in primo luogo, la violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 2, l. n. 240/2010 per la trasmissione degli atti dal Rettore al Collegio di disciplina, assumendone la natura perentoria. Ha inoltre dedotto la violazione del termine complessivo di 180 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, sostenendo che tale termine dovesse decorrere dall’inizio o dalla conclusione dell’attività della Commissione Etica. Nel merito, ha contestato l’idoneità e la sufficienza degli elementi istruttori posti a fondamento della sanzione, lamentando difetto di istruttoria e di motivazione, nonché sproporzione della sanzione. Le contestazioni riguardavano comportamenti ritenuti lesivi della dignità e della riservatezza di studenti e studentesse, commenti sessuali o denigratori, attenzioni indesiderate, commenti e imitazioni riferiti a pazienti, atteggiamenti razzisti o xenofobi, uso di materiale didattico contenente immagini inopportune e violazione dei doveri didattici. Il ricorrente contestava principalmente la rilevanza disciplinare dei fatti e il loro significato lesivo, anche con riferimento all’utilizzo di questionari anonimi e alle dichiarazioni rese in sede di audizione. Il Collegio di disciplina aveva invece escluso, per insufficienza di prova, l’addebito relativo alla mancata trattazione degli argomenti del corso.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ordinatorio, e non perentorio, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 2, l. n. 240/2010 per la trasmissione degli atti al Collegio di disciplina. Tale qualificazione è stata ricavata dal tenore dell’art. 10, che qualifica espressamente come perentorio soltanto il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, nonché dalla diversa funzione delle fasi preliminari e dalla necessità di consentire adeguati approfondimenti istruttori. Ha poi stabilito che il termine di 180 giorni decorre dall’avvio formale del procedimento disciplinare da parte del Rettore, coincidente con la contestazione degli addebiti, e non dall’attività preliminare della Commissione Etica. Quest’ultima svolge infatti funzioni consultive, di ricerca e controllo sul Codice Etico e non avvia il procedimento disciplinare, il cui avvio compete in via esclusiva al Rettore. Quanto alle censure di merito, il giudice ha ritenuto adeguate l’istruttoria e la motivazione, rilevando che gli atti procedimentali, le segnalazioni, i questionari anonimi, le testimonianze, il materiale didattico e le stesse dichiarazioni del ricorrente fornivano elementi precisi e concordanti. Il ricorrente non aveva realmente smentito numerosi fatti, ma ne aveva contestato soprattutto la rilevanza disciplinare e la portata lesiva. I questionari anonimi sono stati ritenuti utilizzabili come elementi istruttori non esclusivi, in quanto coerenti con ulteriori acquisizioni. Il TAR ha inoltre escluso il difetto di motivazione e di istruttoria, sottolineando che il Collegio di disciplina aveva anche escluso uno degli addebiti per insufficienza probatoria, a dimostrazione dell’accuratezza dell’accertamento. La valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione e sono sindacabili soltanto per difetto di motivazione, illogicità o irragionevolezza; nel caso concreto la sanzione è stata ritenuta congruamente e non illogicamente motivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 30 dicembre 2010, n. 240

    “l’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore” e “il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso”

    Il termine di trenta giorni per la trasmissione degli atti al Collegio di disciplina è ordinatorio; il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento è invece perentorio e decorre dall’avvio formale del procedimento disciplinare da parte del Rettore.

  • art. 89 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

    “commissione di atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore”

    La disposizione costituisce una delle basi normative degli addebiti disciplinari contestati al docente.

  • art. 87 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

    È richiamato dall’art. 10 l. n. 240/2010 quale disposizione recante le sanzioni disciplinari applicabili ai professori universitari.

  • art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della possibilità di motivare mediante rinvio alle argomentazioni di una pronuncia giurisprudenziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare relativo ai docenti universitari, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 2, l. n. 240/2010 per la trasmissione degli atti dal Rettore al Collegio di disciplina ha natura ordinatoria, mentre il termine di 180 giorni previsto dal comma 5 per la conclusione del procedimento ha natura perentoria, in quanto solo quest’ultimo è espressamente collegato all’estinzione del procedimento e qualificato dalla disciplina come termine decadenziale.
  • Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare dei docenti universitari decorre dall’avvio formale del procedimento disposto dal Rettore mediante contestazione degli addebiti, non dall’attività preliminare svolta da una Commissione Etica dell’università.
  • L’attività di una Commissione Etica con funzioni consultive, di ricerca e controllo sull’attuazione del Codice Etico non costituisce avvio del procedimento disciplinare, quando la legge attribuisce in via esclusiva al Rettore il potere di promuovere l’azione disciplinare.
  • Nella valutazione della responsabilità disciplinare possono concorrere questionari anonimi e segnalazioni anonime, purché non costituiscano l’unico fondamento della decisione e siano corroborati da ulteriori elementi istruttori precisi e concordanti.
  • La contestazione della rilevanza disciplinare dei fatti non equivale alla loro smentita: l’amministrazione può fondare la decisione anche sulle dichiarazioni dell’incolpato quando esse confermino, in tutto o in parte, la verificazione dei comportamenti, pur negandone la portata lesiva.
  • La scelta della sanzione disciplinare e la valutazione della gravità dell’illecito costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice di legittimità soltanto per difetto di motivazione, illogicità o irragionevolezza, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinarePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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