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Ordinanza

Ordinanza n. 16720/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’ottemperanza di quanto statuito dalla sentenza del TAR del Lazio n. 10349/2022 resa inter partes il 20.07.2022 e notificata il 26.07.2022, passata in cosa giudicata, che ha annullato il provvedimento impugnato, ovvero la Determinazione Dirigenziale n. rep. QI/1734/2021 e n. prot. QI/188213/2021, resa dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia di Roma Capitale l’8.11.2021, con la quale era stata rigettata la Domanda di Permesso di Costruire prot. QI 192485 del 16.12.2019 e contestualmente era stata annullata in autotutela, ai sensi dell’art. 21-novies della L. 241/1990, l’avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.P.R. 380/2001, per la realizzazione di un edificio quadrifamiliare in Via Eugenio Florian, in quanto era stato rilevato il contrasto con quanto disposto dall’art. 52 comma 3 della N.T.A. di P.R.G.; nonché, in via subordinata, per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. rep. QI/1167/2023 e n. prot. QI/112967/2023 resa dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia di Roma Capitale il 26.06.2021, comunicata il 03.07.2023, con la quale è stato confermato, con nuove motivazioni, il diniego del Permesso di Costruire prot. QI 192485 del 16.12.2019.

Giustizia amministrativa202311823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire e annullamento in autotutela del silenzio-assenso, già annullati con sentenza del TAR Lazio n. 10349/2022; in via subordinata, successivo diniego confermativo con nuove motivazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 10349/2022, passata in giudicato, che aveva annullato il diniego del permesso di costruire per un edificio quadrifamiliare in via Eugenio Florian e l’annullamento in autotutela del silenzio-assenso. In via subordinata aveva impugnato la successiva determinazione comunale che aveva confermato il diniego con nuove motivazioni. Prima che il Collegio esaminasse tali domande, il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente con atto depositato l’8 settembre 2026.

La decisione

Il TAR non ha esaminato le domande di ottemperanza e di annullamento, ma ha dichiarato l’interruzione del processo dalla data in cui il difensore ha comunicato il decesso. Ha precisato che l’interruzione opera automaticamente e che il relativo provvedimento è dichiarativo. Il processo potrà proseguire mediante nuova istanza di fissazione dell’udienza da parte interessata oppure, in mancanza, essere riassunto dalla parte più diligente con atto notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dall’interruzione. Nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’articolo 79, comma 2, c.p.a. e del rinvio generale ivi effettuato alle norme del codice di procedura civile, il sopravvenuto decesso di una parte in causa comporta l’obbligo per il giudicante di dichiarare l’interruzione del processo dalla data in cui il difensore ha reso la relativa dichiarazione

    Il decesso della parte, quando dichiarato dal difensore, impone al giudice di dichiarare l’interruzione del processo con decorrenza dalla data della dichiarazione.

  • art. 300 c.p.c.

    Considerato che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli articoli 79, comma 2, c.p.a. e 300 c.p.c.

    La disposizione, applicata tramite il rinvio processuale, fonda l’interruzione conseguente alla dichiarazione del decesso della parte.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    per cui il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza; se, invece, non avviene la prosecuzione ai sensi del richiamato comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla interruzione del processo

    Il processo interrotto prosegue con nuova istanza di fissazione dell’udienza; se ciò non avviene, va riassunto dalla parte più diligente, notificando l’atto alle altre parti entro novanta giorni dall’interruzione.

Massime di principio

  • Quando il difensore dichiara in giudizio il decesso della parte, il processo si interrompe automaticamente dalla data della dichiarazione e il giudice deve darne atto; il provvedimento ha natura dichiarativa e non costituisce l’evento interruttivo.
  • Dopo l’interruzione, il processo prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento presenta una nuova istanza di fissazione dell’udienza; in difetto, deve essere riassunto dalla parte più diligente, con notificazione a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dall’interruzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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