Cassazione Civile, Ordinanza n. 22965/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La struttura sanitaria aveva stipulato con la compagnia una polizza di responsabilità civile professionale con clausola claims made e periodo annuale di ultrattività. In relazione a un decesso verificatosi dopo un ricovero, era stata presentata denuncia di sinistro e la compagnia aveva inizialmente aperto il sinistro, per poi negare la copertura sostenendo che la richiesta risarcitoria rilevante ai fini della garanzia era intervenuta solo con la costituzione di parte civile della danneggiata, in data successiva al periodo assicurativo. La struttura aveva quindi agito per ottenere l’accertamento dell’efficacia della polizza, ovvero la declaratoria di nullità della clausola che subordinava la copertura alla richiesta di risarcimento nel periodo di vigenza contrattuale. I motivi di ricorso in cassazione denunciavano, in sintesi: 1) confusione tra domanda di manleva e domanda di accertamento dell’efficacia della garanzia e, quindi, erronea negazione dell’interesse ad agire; 2) travisamento dei fatti e omesso esame di circostanze relative alla pendenza e all’esito dei giudizi penali; 3) errata affermazione della mancata prova della pendenza del giudizio nei confronti di uno dei medici; 4) omesso esame del rifiuto scritto della compagnia di prendere in carico il sinistro e dell’asserita non contestazione della pendenza dei giudizi; 5) illogica affermazione della necessità di sospendere il giudizio di manleva in attesa dell’accertamento della responsabilità dell’assicurato, pur negando poi l’interesse all’accertamento della copertura.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i cinque motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha valorizzato la ratio della sentenza impugnata, secondo cui l’interesse ad agire per l’accertamento dell’efficacia della garanzia richiede la correlazione con uno specifico evento ancora concretamente fonte di possibile esposizione dell’assicurato. Nel caso esaminato, per alcuni sinistri la stessa ricorrente aveva indicato che erano stati rinunciati; quanto al sinistro connesso al decesso oggetto di causa, la Corte di merito aveva accertato la mancata dimostrazione della persistente pendenza del giudizio e, comunque, la successiva definizione con esiti non più idonei a rendere attuale l’incertezza sulla copertura. Le censure non hanno dunque colpito in modo concludente la ratio decidendi e sono risultate aspecifiche. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
artt. 100, 112 c.p.c.
Richiamati come norme processuali violate, ma la Corte ha escluso che vi fosse errore decisivo nella qualificazione dell'interesse ad agire o nella corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Le doglianze di travisamento/omesso esame sono state ritenute inidonee a scalfire la ratio della decisione di merito, perché i punti indicati risultavano comunque discussi e non decisivi nei termini prospettati.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione non è stata reputata sufficiente a superare l’accertamento di merito sulla carenza di prova della persistente pendenza del giudizio rilevante.
artt. 156, 39, 295 c.p.c.
Le censure sulla sospensione per pregiudizialità non sono state accolte, perché non incidevano sulla diversa ratio dell’insussistenza del concreto interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla copertura assicurativa, l’interesse ad agire per l’accertamento dell’efficacia della garanzia deve essere concreto e attuale, e va correlato a uno specifico evento potenzialmente fonte di esposizione dell’assicurato.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di attualità dell’interesse ad agire rispetto allo specifico sinistro dedotto, non è sufficiente dedurre in cassazione una generica confusione tra domanda di manleva e domanda di accertamento della copertura.
- Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. devono colpire un fatto storico decisivo effettivamente trascurato o travisato; non sono idonee se si limitano a proporre una diversa lettura di atti e circostanze già valutati dal giudice di merito.
- La mancata contestazione di una deduzione non è decisiva quando il giudice di merito ha comunque fondato la decisione su un accertamento incompatibile con la tesi di parte e sorretto da una specifica ratio autonoma.
- Se la ratio decidendi si fonda sulla sopravvenuta insussistenza o sulla non dimostrata pendenza del giudizio da cui dipendeva l’incertezza sulla garanzia, le doglianze che non attaccano puntualmente tale presupposto restano inidonee a ottenere la cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22728/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22731/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22736/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22738/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22739/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →