Cassazione Penale, Sentenza n. 10349/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 521 c.p.p.: il ricorrente deduce la mancanza di correlazione tra l'imputazione originaria (omessa segnalazione con indicatore di direzione alla ripartenza/svolta) e la qualificazione della condotta ritenuta in sentenza (riqualificazione fondata invece sull'omesso uso dello specchietto retrovisore). La difesa sostiene che il consulente aveva escluso il nesso causale tra la regola cautelare originariamente richiamata e l'evento e che il giudice avrebbe in pratica ritenuto un fatto diverso rispetto a quello contestato, pregiudicando il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la riqualificazione operata dal giudice di merito, poiché avvenuta nel contesto di un contraddittorio pieno e durante un procedimento ancora soggetto a impugnazione, senza creare alcun concreto pregiudizio alla difesa. La ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice era dettagliata e fondata sugli elementi emersi nel dibattimento; non si è verificata una trasformazione radicale della fattispecie né impossibilità per l'imputato di esercitare la difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
La dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede, per essere ammissibile in cassazione, non solo la constatazione formale di disallineamento, ma anche l'allegazione del concreto pregiudizio subito nella preparazione della difesa; la semplice riqualificazione non configura automaticamente illegittimità se le parti hanno potuto confrontarsi sul fatto come ricostruito.
art. 616 c.p.p.
Sulla scorta dell'inammissibilità del ricorso, applicazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (condanna alle spese e pagamento in favore della Cassa delle ammende).
art. 111 Cost.
Il principio costituzionale del giusto processo è compatibile con la riqualificazione del fatto da parte del giudice quando ciò non leda la possibilità di difesa dell'imputato; la Corte richiama la coerenza della decisione con il novellato art. 111 Cost.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Riferimento alla giurisprudenza CEDU (Drassich) che ammette la riqualificazione purché l'interessato abbia avuto la possibilità di preparare adeguatamente la difesa e di discutere in contraddittorio la nuova formulazione dell'accusa; nel caso di specie non si è ravvisata violazione dell'art. 6.
Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010 (Care/li)
Principio secondo cui la qualificazione giuridica del fatto spetta al giudice entro i contorni dell'accadimento storico; la riqualificazione non è vietata se non muta radicalmente la fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali.
Giurisprudenza di questa Corte e sezioni citate (es. sez. 4 n. 32899/2021; sez. 5 n. 7984/2012; sez. 6 n. 10140/2015)
Costante orientamento secondo cui il ricorso per cassazione che deduca violazione del principio di correlazione deve dimostrare il pregiudizio concreto subito dalla difesa; inoltre la decisione deve indicare che le parti hanno avuto modo di discutere la ricostruzione del fatto adottata in sentenza.
Massime di principio
- Il giudice può riqualificare d'ufficio il fatto in sede di merito purché la decisione sia ancora soggetta a impugnazione e non sia arrecato un concreto pregiudizio alla difesa.
- Per essere ammissibile in cassazione un motivo basato sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza non basta rilevare una differenza formale: è necessario allegare e dimostrare il danno concreto subito nell'esercizio della difesa.
- La riqualificazione è lecita se si limita a uno sviluppo o specificazione degli addebiti già evocati nell'editto accusatorio e non determina una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto.
- La Corte EDU consente la riqualificazione quando l'imputato ha avuto la possibilità di preparare adeguatamente la difesa e di discutere in contraddittorio l'accusa così come riformulata.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata a pagare le spese processuali e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10320/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10321/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10322/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10324/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10325/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10326/2022 del 24/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →