Cassazione Penale, Ordinanza n. 11851/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Per l'effetto ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, valutando congrua tale somma in considerazione del contenuto del ricorso e della sopravvenuta rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di due sentenze, domanda rigettata dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 18/07/2025. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 99 c.p. e 671 c.p.p., oltre alla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale e al richiamo alla L. n. 251 del 2005. Prima della decisione, tuttavia, è pervenuta in cancelleria una dichiarazione di rinuncia al ricorso resa personalmente dal ricorrente presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Frosinone.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del reato continuato
art. 99 c.p.
richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure formulate
art. 671 c.p.p.
norma evocata per la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
la rituale rinuncia al ricorso è stata ritenuta causa di inammissibilità dell'impugnazione
L. 251 del 2005
richiamata dal ricorrente ai fini della questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente presentata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia, seguono la condanna alle spese processuali e, se ritenuto congruo, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Le censure concernenti la disciplina del reato continuato restano prive di esame quando intervenga una valida rinuncia al ricorso prima della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11810/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11813/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11814/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11819/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11821/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11822/2026 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →