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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11851/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Per l'effetto ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, valutando congrua tale somma in considerazione del contenuto del ricorso e della sopravvenuta rinuncia.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di due sentenze, domanda rigettata dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 18/07/2025. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 99 c.p. e 671 c.p.p., oltre alla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale e al richiamo alla L. n. 251 del 2005. Prima della decisione, tuttavia, è pervenuta in cancelleria una dichiarazione di rinuncia al ricorso resa personalmente dal ricorrente presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Frosinone.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del reato continuato

  • art. 99 c.p.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure formulate

  • art. 671 c.p.p.

    norma evocata per la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    la rituale rinuncia al ricorso è stata ritenuta causa di inammissibilità dell'impugnazione

  • L. 251 del 2005

    richiamata dal ricorrente ai fini della questione di legittimità costituzionale

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente presentata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia, seguono la condanna alle spese processuali e, se ritenuto congruo, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Le censure concernenti la disciplina del reato continuato restano prive di esame quando intervenga una valida rinuncia al ricorso prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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