Cassazione Civile, Ordinanza n. 31257/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione forzata promossa nelle forme del pignoramento presso terzi dal creditore procedente nei confronti della società terza pignorata, il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati. Il creditore procedente aveva proposto opposizione avverso tale ordinanza; esaurita la fase sommaria, aveva introdotto il giudizio di merito davanti al Giudice di Pace di Roma, che aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della camera di consiglio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato alla controparte e al difensore. La società resistente ha resistito con controricorso ma non ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente notificata e valida ai sensi dell'art. 390 c.p.c., richiamando il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, non avendo natura accettizia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Quanto alle spese, non ha ravvisato ragioni per porle a carico della parte che ha causato l'estinzione, anche in considerazione della condotta processuale delle parti e del contenuto della decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. Non è stata pronunciata decisione sui motivi del ricorso.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
richiamato come base della qualificazione della domanda svolta nel giudizio di merito
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso è ritenuta regolare e idonea a produrre l'estinzione anche senza accettazione della controparte
art. 391, comma 2, c.p.c.
richiamato in tema di spese, ma la Corte esclude la condanna della parte che ha dato causa all'estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e notificata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità anche in mancanza di accettazione della controparte, perché non ha natura di atto accettizio.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione e il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può non porre le spese a carico della parte che ha causato l'estinzione quando, valutate le circostanze del caso e la condotta processuale delle parti, non ricorrano motivi per una diversa regolazione.
- La qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi come tale rileva nel giudizio di merito, ma resta assorbita se il ricorso per cassazione viene validamente rinunciato prima della decisione.
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