Sentenza n. 3123/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza n. 346/2025 pubbl. il 30/10/2025 RG n. 1232/2024 dal Tribunale di Como, sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, divenuta irrevocabile, con cui era stato condannato a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Il ricorrente ha prodotto la sentenza e l'attestazione della cancelleria relativa alla formazione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità dell'azione, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudice ordinario, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che questi dovrà essere attivato dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, per il caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna alla pubblica amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la mancata deduzione o prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte della documentazione attestante il titolo esecutivo e il credito riconosciuto, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di esecuzione.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, per una condanna pecuniaria, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore solo dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato.
- Quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
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