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Ordinanza

Ordinanza n. 278/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: relazione della Commissione Medica Locale di Parma del 23 luglio 2026 e rinnovo della patente fino al 23 luglio 2027 con prescrizione di guida entro 100 km dalla residenza o domicilio in ambito regionale e obbligo di utilizzo di occhiali o lenti a contatto; impugnata anche una presunta prescrizione di divieto di guida in autostrada

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare della patente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della relazione medica resa il 23 luglio 2026 dalla Commissione Medica Locale di Parma ai fini del rinnovo e degli atti conseguenti, contestando le limitazioni apposte al rinnovo della patente di categoria A-B, valido fino al 23 luglio 2027. Il ricorso investiva in particolare il limite di guida entro 100 km dalla residenza o domicilio in ambito regionale e il presunto divieto di guida in autostrada; la documentazione richiamata dalla USL indicava inoltre l’obbligo di occhiali o lenti a contatto. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha rilevato che le valutazioni della Commissione Medica Locale sui requisiti psichici e fisici per la guida costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irrazionalità, travisamento dei fatti o macroscopica illogicità; prima facie, nel caso concreto non risultavano vizi di tale gravità. Ha inoltre accertato, sulla base della documentazione in atti, che il divieto di guida in autostrada non era stato applicato e che il riferimento a tale prescrizione nella PEC del 26 agosto 2026 costituiva un errore materiale. Ha ritenuto ragionevoli il limite di 100 km in ambito regionale e l’obbligo di usare occhiali o lenti a contatto, in relazione alle condizioni sanitarie del ricorrente descritte nel provvedimento. Spese della fase cautelare compensate, anche per l’erronea indicazione contenuta nella PEC.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover rigettare l’istanza cautelare;

    L’istanza cautelare è stata decisa ai sensi della disciplina cautelare del processo amministrativo e rigettata, non ravvisandosi prima facie vizi idonei a fondare la sospensione.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle Commissioni mediche locali sui requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica fondato su cognizioni mediche specialistiche; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di manifesta irrazionalità, travisamento dei fatti o macroscopica illogicità, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’organo tecnico.
  • Un riferimento a una prescrizione restrittiva contenuto in una comunicazione, se smentito dagli atti che documentano le prescrizioni effettivamente adottate e riconducibile a un errore materiale, non dimostra che la limitazione sia stata applicata.
  • Prescrizioni relative alla guida possono ritenersi ragionevoli quando risultino coerenti con le condizioni sanitarie dell’interessato accertate dalla Commissione medica.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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