Sentenza del 07/07/2017 n. 4637 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di registro - Applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 - Conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione delle quote - Riqualificazione delle operazioni in cessione del ramo d'azienda - Applicazione dell'imposta di registro proporzionale mediante avviso di liquidazione - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta qualificazione fiscale di una sequenza negoziale composta dal conferimento di un ramo d'azienda in una società e dalla successiva cessione delle quote della società conferitaria. L'Ufficio ha applicato l'art. 20 del d.P.R. 131/1986, considerando unitariamente gli effetti giuridici complessivi delle operazioni e riqualificando la sequenza come cessione del ramo d'azienda, soggetta a imposta di registro proporzionale. Il ricorrente contestava la legittimità di tale riqualificazione e, in particolare, l'assenza di un preventivo contraddittorio e di una motivazione adeguata.
La decisione
La riqualificazione è stata ritenuta legittima. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 costituisce un criterio interpretativo per individuare la corretta qualificazione giuridica degli atti ai fini dell'imposta di registro e non richiede di accertare l'intento elusivo, diversamente dall'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973. L'Ufficio può quindi considerare gli effetti giuridici complessivi della sequenza negoziale, senza disconoscere gli effetti propri dei singoli atti. In tale ipotesi non è necessario instaurare un contraddittorio preventivo; è sufficiente che la motivazione dell'avviso illustri la logica complessiva delle operazioni e la loro riconducibilità a una cessione del ramo d'azienda.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma impone di qualificare gli atti presentati alla registrazione secondo la loro natura e gli effetti giuridici complessivi, considerando anche il collegamento tra più negozi. Non richiede, per la sua applicazione, la prova di un intento elusivo.
Art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per differenziare la disciplina antielusiva da quella dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986: a differenza di quest'ultima, la sua applicazione presupponeva un'indagine sulla natura elusiva delle operazioni e specifiche garanzie procedimentali.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una pluralità di atti formalmente distinti può essere valutata unitariamente quando, per struttura e successione, realizza un risultato economico-giuridico complessivo riconducibile a un'operazione diversa da quella risultante dai singoli atti.
- La riqualificazione ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non coincide necessariamente con la contestazione di un abuso o di un'elusione fiscale: l'Ufficio deve qualificare correttamente gli effetti giuridici dell'operazione, non dimostrare un intento fraudolento o elusivo.
- Per l'applicazione dell'art. 20, in linea generale, non è necessario un preventivo contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica disposizione lo imponga.
- La motivazione dell'avviso di liquidazione deve spiegare il collegamento tra gli atti e la ragione per cui la sequenza negoziale produce gli effetti giuridici propri dell'operazione riqualificata.
- La semplice successione temporale di operazioni non basta automaticamente a giustificare la riqualificazione: devono emergere elementi concreti di collegamento e una logica negoziale unitaria.
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