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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-551/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2018. — IK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Mandato d’arresto europeo rilasciato a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà – Contenuto e forma – Articolo 8, paragrafo 1, lettera f) – Insussistenza della menzione della pena accessoria – Validità – Conseguenze – Effetto sulla detenzione. — Causa C-551/18 PPU

Giurisprudenza europea62018CJ0551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che l'omissione, nel mandato d'arresto europeo, della menzione di una pena accessoria non impedisce, nel caso concreto, l'esecuzione di tale pena nello Stato membro emittente, se il mandato indicava comunque la pena principale e le altre informazioni essenziali. La regola di specialità non si applica, perché la pena accessoria riguarda lo stesso reato per cui la consegna è stata concessa. La Corte ha quindi risposto che la detenzione derivante dall'esecuzione della pena accessoria può essere legittima.

Mandato d'arresto europeo: omissione nel mandato della pena accessoria per lo stesso reato e conseguenze sulla legittimità della successiva detenzione nello Stato membro emittente.

La questione giuridica

Se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che: 1) è sufficiente che nel mandato d'arresto europeo sia indicata solo la pena principale privativa della libertà e non anche una pena accessoria inflitta con la stessa sentenza per lo stesso reato; 2) la consegna autorizzata sulla base di un mandato così redatto consenta comunque l'esecuzione della pena accessoria nello Stato membro emittente; 3) l'omessa indicazione della pena accessoria impedisca che tale pena produca un'effettiva privazione della libertà.

Principio di diritto

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584/GAI non osta, nelle circostanze della causa, all'esecuzione nello Stato membro emittente di una pena accessoria di messa a disposizione che non era stata indicata nel mandato d'arresto europeo, quando il mandato riportava la pena principale privativa della libertà che da sola soddisfaceva i requisiti di validità e di gravità previsti dalla decisione quadro. La consegna autorizzata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione riguarda infatti la persona per il reato indicato e la successiva esecuzione della pena accessoria, pronunciata con la stessa sentenza per lo stesso reato, non è impedita né dalla regola di specialità dell'articolo 27 né dall'articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articoli 3, 4, 4 bis, 5, 8, 15 e 27 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI

Mandato d'arresto europeo: omissione della pena accessoria e effetti sulla detenzione

La pronuncia, resa in procedimento pregiudiziale d'urgenza, riguarda l'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI in materia di mandato d'arresto europeo. Il giudice del rinvio è la Corte di cassazione belga, investita della controversia sulla legittimità della detenzione di IK in Belgio dopo la sua consegna dai Paesi Bassi.

Fatti e procedimento principale

IK, cittadino belga, era stato condannato in Belgio a una pena principale di tre anni di reclusione per un reato sessuale commesso in danno di minore e, con la stessa sentenza, a una pena accessoria di messa a disposizione dello strafuitvoeringsrechtbank per dieci anni. Dopo la sua fuga dal Belgio, le autorità belghe emisero un mandato d'arresto europeo il 27 agosto 2014 per l'esecuzione della pena principale; il mandato non menzionava però la pena accessoria.

Le autorità olandesi autorizzarono la consegna. Dopo il ritorno in Belgio, IK contestò la possibilità di essere privato della libertà anche in esecuzione della pena accessoria, sostenendo che essa non fosse coperta dalla decisione di consegna. Il giudice dell'esecuzione belga mantenne la detenzione; il ricorso per cassazione portò al rinvio pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiese, in sostanza:

  • se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), richieda la menzione anche della pena accessoria nel mandato;
  • se, in mancanza di tale menzione, la consegna autorizzi comunque l'esecuzione della pena accessoria nello Stato emittente;
  • se l'omissione impedisca che la pena accessoria produca una privazione della libertà.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l'articolo 1 della decisione quadro 2002/584, sul mandato d'arresto europeo e sull'obbligo di esecuzione;
  • l'articolo 2, paragrafo 1, sulla soglia di gravità della pena;
  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), sul contenuto del mandato, che richiede l'indicazione della pena inflitta;
  • gli articoli 3, 4 e 4 bis, sui motivi di non esecuzione;
  • l'articolo 15, sui supplementi informativi;
  • l'articolo 27, sulla regola di specialità;
  • gli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che il mandato d'arresto europeo si fonda sui principi di fiducia reciproca e riconoscimento reciproco ed è uno strumento volto a facilitare e accelerare la consegna di persone ricercate affinché il reato non resti impunito.

Ha osservato che i motivi di rifiuto della consegna sono tassativi e che i requisiti formali dell'articolo 8, paragrafo 1, sono condizioni di validità del mandato. Tuttavia, nel caso concreto, la pena principale di tre anni di reclusione era sufficientemente indicata e superava comunque la soglia dell'articolo 2, paragrafo 1, sicché il mandato soddisfaceva il requisito minimo di regolarità richiesto per la consegna.

La Corte ha poi escluso che la mancata menzione della pena accessoria potesse impedire la sua esecuzione dopo la consegna. La decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione non costituisce, infatti, il titolo dell'esecuzione della pena nello Stato emittente: il fondamento della detenzione è la sentenza esecutiva nazionale, non il mandato. Inoltre, la regola di specialità dell'articolo 27 riguarda soltanto reati diversi da quello che ha giustificato la consegna; qui, invece, la pena accessoria derivava dallo stesso reato e dalla stessa sentenza della pena principale.

Quanto all'articolo 15, paragrafo 3, la Corte ha ritenuto che esso non imponga, dopo la consegna, un ulteriore obbligo di informare l'autorità dell'esecuzione per ottenere una nuova valutazione sulla possibilità di eseguire la pena accessoria. Una simile lettura sarebbe incompatibile con l'obiettivo di celerità e semplificazione della procedura.

La Corte ha infine rilevato che il rispetto dei diritti fondamentali resta garantito anzitutto nello Stato emittente, dove l'interessato può far valere i rimedi interni per contestare la legittimità della detenzione, anche alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta.

Decisione/dispositivo

La Corte ha dichiarato che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584/GAI deve essere interpretato nel senso che l'omessa indicazione, nel mandato d'arresto europeo, della pena accessoria di messa a disposizione inflitta con la stessa sentenza per lo stesso reato non osta a che, nelle circostanze del caso, l'esecuzione di tale pena accessoria dia luogo a una privazione della libertà nello Stato membro emittente, dopo la scadenza della pena principale e previa decisione formale del giudice competente in materia di esecuzione delle pene.

Principi affermati

  • Il requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), mira a consentire all'autorità di esecuzione di verificare la durata della pena per cui si chiede la consegna e la riconducibilità del mandato all'ambito della decisione quadro.
  • Se il mandato contiene la pena principale sufficiente a soddisfare l'articolo 2, paragrafo 1, l'omissione della pena accessoria non impedisce, di per sé, l'esecuzione di quest'ultima nello Stato emittente.
  • La regola di specialità dell'articolo 27 non copre pene accessorie relative allo stesso reato oggetto della consegna.
  • L'articolo 15, paragrafo 3, non crea un obbligo aggiuntivo di notifica post-consegna per autorizzare l'esecuzione della pena accessoria.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciprocoesecuzione delle pene privative della libertàdiritti della difesa

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