Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51215/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per inosservanza di norme processuali (art. 581 cod. proc. pen. introdotto dai commi 1-ter e 1-quater con il d.lgs. n.150/2022 e art. 89 del medesimo d.lgs.). Il ricorrente deduce che non sussistono i presupposti applicativi della norma richiamata dalla Corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito del specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., introdotti dal d.lgs. n.150/2022, si applicano solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). La "pronuncia" della sentenza coincide con la lettura del dispositivo e non con il deposito della motivazione. Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pronunziata il 14/11/2022, anteriore alla data di entrata in vigore, per cui le nuove prescrizioni non potevano essere fatte valere. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150 del 2022 (art. 33, comma 1, lett. d) - modifiche a art. 581 c.p.p.)

    a) "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio" (comma 1-ter); b) "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio" (comma 1-quater).

    Le disposizioni impongono nuovi adempimenti a pena di inammissibilità delle impugnazioni; tuttavia la loro applicazione è subordinata alla data di pronuncia della sentenza impugnata rispetto all'entrata in vigore del d.lgs.

  • d.lgs. n.150 del 2022 (art. 89 - disciplina intertemporale)

    Le predette disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022).

    La norma transitoria limita l'ambito di applicazione delle nuove regole alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022; per le sentenze pronunciate anteriormente, le nuove disposizioni non sono applicabili.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Mohannmad, Rv. 285148)

    "La pronuncia di una sentenza coincide con la lettura del dispositivo e non con il deposito della motivazione"

    La nozione di "pronuncia" ai fini dell'applicazione temporale delle norme corrisponde al momento della lettura del dispositivo in udienza, che fornisce un termine certo per stabilire l'applicabilità delle disposizioni transitorie.

Massime di principio

  • Le novità introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (deposizione della dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato specifico per imputati proceduti in assenza) si applicano soltanto alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022).
  • Per stabilire se una sentenza è soggetta alle nuove regole si deve prendere come riferimento la data di pronuncia (lettura del dispositivo), non la data di deposito della motivazione.
  • Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima del 30/12/2022, la mancata produzione del mandato posteriore alla sentenza o della dichiarazione/elezione di domicilio non può costituire motivo di inammissibilità dell'appello.
  • In caso di applicazione erronea delle nuove norme a sentenze pronunciate anteriormente alla loro entrata in vigore, la Cassazione annulla l'atto impugnato (es. ordinanza di inammissibilità) e rinvia gli atti al giudice d'appello per il merito.
  • Nella pratica difensiva è fondamentale verificare e documentare la data di pronuncia della sentenza (verbale d'udienza, lettura del dispositivo) prima di valutare obblighi formali e rischi di inammissibilità dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.