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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07956/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento TIA relativi agli anni d'imposta 2014 e 2015, con i quali alla società contribuente veniva contestata l'omessa dichiarazione di una superficie occupata di mq. 7.766 e veniva rideterminata la tariffa dovuta, con aggiunta di addizionale provinciale, IVA, interessi e spese di accertamento. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la società concessionaria della riscossione vedeva rigettato il gravame. In cassazione la concessionaria articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su fatti di causa ed eccezioni, deducendo che il giudice d'appello non avrebbe esaminato il motivo relativo alla ritenuta applicazione del principio di non contestazione e alla mancata valutazione delle prove offerte dalla contribuente; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti e documentazione, sostenendo che la sentenza avesse attribuito valore decisivo al vizio di motivazione degli avvisi di accertamento senza considerare l'asserito mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell'onere di allegare e provare i presupposti per la tariffa e le esenzioni; (3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e del principio di non contestazione, oltre a omessa pronuncia, censurando l'affermazione secondo cui sarebbero state richieste due differenti tariffe (TIA e TARI) per le medesime annualità e contestando la qualificazione della TIA come entrata non tributaria, anche alla luce dell'IVA e della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009. La Corte di cassazione, tuttavia, ha esaminato in via preliminare la procedibilità del ricorso e ha rilevato che, poiché la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata, era onerata del deposito della copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c.; tale relata non era stata depositata nei termini, e la successiva produzione era tardiva e inidonea a sanare il vizio. È stata ritenuta irrilevante sia la dedotta regolarità del deposito telematico sia la mancata contestazione della controparte sulla data di notifica. Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con assorbimento di tutte le altre questioni.

La decisione

La Corte ha confermato la proposta di definizione accelerata e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché la società ricorrente, avendo allegato la notificazione della sentenza impugnata, non aveva depositato con il ricorso la relazione di notificazione richiesta dall'art. 369, comma 2, c.p.c. La produzione successiva della documentazione notificatoria è stata considerata tardiva e non idonea a elidere l'improcedibilità. La Corte ha inoltre affermato che la non contestazione della controparte sulla notifica non sana il difetto di deposito. Conseguentemente, il ricorso è stato definito senza esame dei motivi di merito, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, all'indennità ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente, nonché alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.; è stato anche dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso per denunciare omessa pronuncia; la Corte non esamina il merito della censura perché assorbi­ta dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione; la relativa doglianza resta assorbita.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Utilizzato dalla ricorrente come parametro di ammissibilità delle censure di nullità e omesso esame; non vi è scrutinio nel merito per improcedibilità.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    Il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è necessario quando la sentenza sia stata notificata; la successiva produzione non sana l'omissione.

  • art. 372 c.p.c.

    La documentazione notificatoria non può essere recuperata con produzione successiva e tardiva ai sensi di questa norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte conferma la proposta di definizione accelerata e ritiene che la nota depositata dalla ricorrente integri istanza di decisione.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per spiegare che la relata di notifica serve a verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve di sessanta giorni.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato, in conformità alla decisione assunta all'esito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato come ulteriore sanzione economica a carico della parte ricorrente, con condanna al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato anche nel dispositivo e nel procedimento accelerato; la decisione conforme alla proposta determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l'onere di depositare, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., anche la copia autentica della sentenza munita della relativa notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
  • La successiva produzione della relata di notificazione, effettuata oltre il termine previsto per il deposito del ricorso, non sana l'improcedibilità già maturata.
  • La non contestazione della controparte circa l'avvenuta notificazione della sentenza non è idonea a supplire al difetto del deposito della relata, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio.
  • La funzione del deposito della relata di notificazione è consentire al giudice di verificare immediatamente la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile all'esito del procedimento accelerato e la decisione è conforme alla proposta, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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