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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12356/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata in forza di un mutuo fondiario e di cambiali agrarie. I debitori sostenevano che, nel corso di trattative intervenute con altri creditori e con un potenziale acquirente del compendio pignorato, la banca procedente avesse assunto l’impegno di rinunciare o comunque di non dare impulso alla vendita esecutiva dopo il pagamento delle spese legali e di una somma concordata. Secondo i ricorrenti, la mancata rinuncia tempestiva avrebbe impedito il perfezionarsi dell’accordo con il soggetto interessato all’acquisto dei beni e avrebbe causato danni patrimoniali, non patrimoniali e anche alla salute del primo debitore. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., individuato nel mancato rinvio dell’esperimento di vendita nonostante la dichiarazione del legale della banca e il deposito del residuo delle spese legali, sostenendo che tale circostanza sarebbe stata trascurata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo formalmente ammissibile, escludendo la preclusione da doppia conforme, ma lo ha giudicato infondato. Ha osservato che la Corte d’appello aveva esaminato tutte le circostanze rilevanti e aveva correttamente valorizzato il fatto che la vendita non era comunque avvenuta, essendo stata rinviata più volte, e soprattutto che l’estinzione della procedura non dipendeva dalla sola banca procedente, poiché un altro creditore munito di titolo non aveva acconsentito all’estinzione se non al verificarsi di condizioni non avveratesi. La Corte ha quindi ritenuto insussistente la prova del nesso causale tra la condotta della banca e i danni allegati, osservando anche che il ricorso non considerava compiutamente ulteriori circostanze concorrenti, come la mancata effettiva conclusione dell’accordo con il potenziale acquirente e la successiva sospensione della procedura solo nel 2015 su istanza di creditori, elemento ritenuto sintomatico del mancato assetto definitivo delle posizioni creditorie. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo se il fatto storico decisivo non sia stato effettivamente considerato; non ricorre quando la sentenza di merito abbia esaminato le circostanze rilevanti e il ricorso miri in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La preclusione da doppia conforme non opera quando vi sia una ridotta diversità dell’elemento fattuale tra le decisioni di primo e secondo grado, secondo la ricostruzione fatta propria dalla Corte.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    La disciplina richiamata viene indicata come attuale trasposizione del regime sulla doppia conforme per i ricorsi notificati dall’1 gennaio 2023.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è infondato quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato il fatto storico dedotto e la censura si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Per integrare la responsabilità risarcitoria del creditore procedente non basta allegare la sua mancata rinuncia o il mancato impulso all’esecuzione: occorre provare che tale condotta sia stata causa determinante del danno lamentato.
  • Quando la sorte della procedura esecutiva dipende dalla posizione di più creditori muniti di titolo o da condizioni ulteriori non avverate, il nesso causale tra la condotta di uno solo di essi e il pregiudizio allegato può risultare escluso.
  • La mancata prova dell’effettivo perfezionamento dell’accordo pretesamente ostacolato e l’esistenza di cause concorrenti o alternative del mancato risultato impediscono l’accoglimento della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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