Sentenza n. 1960/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Palermo il 12 aprile 2024 e verbale di identificazione, elezione di domicilio, nomina del difensore e informazioni sui diritti di difesa redatto dalla D.I.G.O.S. il 28 aprile 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi degli artt. 1, lett. c), e 2 d.lgs. 159/2011, nonché il verbale di identificazione e gli atti di polizia giudiziaria collegati. Ha dedotto, in primo luogo, la sproporzione della misura e l’insussistenza della pericolosità sociale, sostenendo che le condotte del 29 marzo e del 2 aprile 2024, realizzate da pochi manifestanti senza violenza né danni, non avrebbero leso l’ordine e la sicurezza pubblica; ha inoltre contestato l’utilizzabilità di precedenti ancora sub iudice e di dati di polizia non aggiornati. In secondo luogo, ha negato che l’azione dimostrativa costituisse una riunione o manifestazione soggetta all’obbligo di preavviso previsto dall’art. 18 T.U.L.P.S., anche in ragione del numero limitato dei partecipanti. In terzo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’illegittimità della durata triennale del divieto di ritorno, superiore al minimo legale di sei mesi, in assenza di specifica motivazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del verbale di identificazione, elezione di domicilio, nomina del difensore e informazioni sui diritti di difesa, poiché si tratta di atti di polizia giudiziaria, interni a un procedimento penale e privi di natura amministrativa, non impugnabili davanti al giudice amministrativo. Quanto al foglio di via, il ricorso è stato respinto relativamente ai presupposti della misura. Il giudice ha ritenuto sufficiente, per il giudizio prognostico di pericolosità, un quadro concreto e circostanziato di denunce, pregiudizi di polizia e precedenti fogli di via, senza necessità di sentenze penali irrevocabili. La reiterazione di condotte analoghe, la violazione delle regole sulle riunioni pubbliche e l’assenza di attività lavorativa o altri interessi leciti nel Comune hanno giustificato sia il requisito soggettivo della dedizione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o tranquillità pubblica sia il requisito oggettivo della pericolosità. Il numero esiguo dei partecipanti e la finalità ambientalista non hanno escluso la natura di manifestazione in luogo pubblico: la legge non prevede un numero minimo di partecipanti e l’attività aveva carattere dimostrativo, rendendo applicabile l’obbligo di preavviso ex art. 18 T.U.L.P.S. È stata respinta anche la censura sulla partecipazione procedimentale, poiché il foglio di via, avente natura cautelare e d’urgenza, non richiede la comunicazione di avvio quando l’amministrazione motivi sull’urgenza. È stata invece accolta la censura relativa alla durata: il divieto di ritorno era stato fissato in tre anni, entro il limite massimo legale ma senza motivazione idonea a giustificare il superamento del minimo di sei mesi. Il provvedimento è stato quindi riformato limitatamente alla durata eccedente i sei mesi, salva la possibilità dell’amministrazione di rideterminarsi, all’esito di più approfondita istruttoria e con adeguata motivazione, per un periodo superiore. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La riconducibilità del destinatario alla categoria dei soggetti pericolosi può essere desunta da elementi di fatto concreti e circostanziati, anche costituiti da denunce, pregiudizi di polizia e reiterazione di condotte analoghe, senza necessità di una condanna penale irrevocabile.
art. 2 d.lgs. 159/2011
per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni
Il Questore può ordinare l’allontanamento dal Comune e vietare il ritorno per un periodo compreso tra sei mesi e quattro anni; la scelta di una durata superiore al minimo deve essere specificamente motivata.
art. 18 T.U.L.P.S.
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima
L’obbligo di preavviso si applica anche a riunioni dimostrative con pochi partecipanti; non è previsto un numero minimo di persone per qualificare l’attività come manifestazione in luogo pubblico.
art. 7 l. 241/1990
Non occorre la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione del foglio di via obbligatorio quando la misura, per natura cautelare e urgente, non consenta una preventiva fase partecipativa e l’urgenza sia congruamente esplicitata.
art. 16 Cost.
Il foglio di via obbligatorio incide sulla libertà di circolazione e può essere adottato, nell’ambito delle misure di prevenzione, per ragioni di sicurezza pubblica nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione personale che richiede la sussistenza sia dell’inquadramento del destinatario in una delle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. 159/2011 sia della pericolosità per la sicurezza pubblica e della presenza in un Comune diverso da quello di residenza o dimora abituale.
- Il giudizio di pericolosità alla base del foglio di via ha natura prognostica e può fondarsi su elementi di fatto concreti e circostanziati, valutati secondo il criterio del più probabile che non; non è necessario che i reati contestati siano stati accertati con sentenza penale irrevocabile.
- La reiterazione di condotte dimostrative riconducibili alla violazione delle regole sulle riunioni pubbliche, accompagnata da denunce, precedenti pregiudizi di polizia e altri fogli di via, può integrare un quadro indiziario sufficiente a ritenere la dedizione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.
- Una riunione in luogo pubblico può qualificarsi come manifestazione soggetta all’obbligo di preavviso previsto dall’art. 18 T.U.L.P.S. anche quando partecipino soltanto poche persone, se l’attività ha carattere dimostrativo e mira a divulgare pubblicamente idee o rivendicazioni.
- Il foglio di via obbligatorio, in quanto misura cautelare e urgente diretta a prevenire pericoli per l’incolumità e la sicurezza pubblica, può essere adottato senza comunicazione di avvio del procedimento quando l’amministrazione dia conto delle ragioni concrete di urgenza.
- Quando la legge attribuisce all’amministrazione il potere di determinare la durata di una misura entro un intervallo minimo e massimo, la fissazione di un periodo superiore al minimo richiede una motivazione specifica e coerente con la gravità e l’attualità della pericolosità; in mancanza, il provvedimento è illegittimo limitatamente alla durata eccedente il minimo legale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →