Sentenza n. 11928/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 22 novembre 2024, n. prot. 47128 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, la Sig.ra Dorotea Caime, nata il 25/06/1988 a Castelvetrano (TP) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30/09/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 8136 del 30 marzo 2022, come citata in premessa, è rigettata.”; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna per l'insegnamento specializzato di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria. L'Amministrazione aveva ritenuto che il documento fosse un mero titolo proprio, non ufficiale e non abilitante, non prescritto dalla Spagna per l'accesso alla professione e privo di valenza ai sensi della direttiva 2005/36/CE; aveva inoltre rilevato la mancata coincidenza tra sostegno educativo e sostegno didattico, l'assenza di elementi sufficienti sui laboratori didattici differenziati per grado scolastico, sul tirocinio, sui tutor, sui 60 crediti formativi e sulle modalità non online o blended della formazione, nonché differenze quantitative e qualitative ritenute incolmabili rispetto al percorso italiano disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, mancata valutazione concreta della formazione e dell'esperienza maturata, erronea distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali, omessa considerazione delle misure compensative e necessità di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, imponendo all'Amministrazione il riesame della domanda anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Il giudice ha ritenuto illegittimo, anzitutto, l'approccio ministeriale fondato sulla mancanza di un titolo abilitante o ufficiale in Spagna. Sebbene il riconoscimento previsto dalla direttiva presupponga, in via ordinaria, che la qualifica consenta l'esercizio della professione nello Stato d'origine, la mancanza di tale attestazione non esonera l'autorità italiana dal valutare concretamente l'insieme dei diplomi, degli attestati, delle competenze e dell'esperienza dell'interessata, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste in Italia. La Corte di giustizia ha riconosciuto che anche un titolo non obbligatoriamente rilevante o non riconosciuto nello Stato d'origine può essere considerato nell'ambito della valutazione comparativa. Il TAR ha poi ritenuto meramente formali e non sufficientemente concrete le valutazioni ministeriali sulle differenze tra i percorsi, poiché non avevano adeguatamente considerato la documentazione attestante un corso di 1500 ore e la sovrapposizione di numerose materie con quelle previste dal percorso italiano. Anche la mancata assegnazione di misure compensative è stata ritenuta illegittima: le differenze formative, persino sostanziali, non giustificano automaticamente il rigetto, potendo essere colmate mediante prove, integrazioni formative, ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. È stata inoltre ritenuta non dirimente la distinzione tra titolo proprio e titolo ufficiale, dovendo il Ministero verificare in concreto l'equivalenza delle competenze e disporre, se necessario, misure compensative. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
garantiscono rispettivamente la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento
Impongono alle autorità dello Stato ospitante di valutare l'insieme dei titoli, delle competenze e dell'esperienza dell'interessato quando questi chiede l'accesso a una professione regolamentata.
artt. 1, 4, 11, 13 e 14 direttiva 2005/36/CE
Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l'interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali richiede il confronto concreto tra la formazione acquisita e i requisiti nazionali; in presenza di differenze, l'autorità può imporre misure compensative, senza procedere automaticamente al rigetto.
artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007
Recepiscono nell'ordinamento italiano i principi della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sull'accesso alla stessa professione alle condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.
art. 3 D.M. 30 settembre 2011
Disciplina requisiti e percorso italiano di specializzazione per il sostegno, utilizzato dall'Amministrazione quale parametro di confronto, ma non consente di trasformare le differenze formative in un automatismo ostativo al riconoscimento.
Allegato B D.M. 30 settembre 2011
Individua gli insegnamenti del percorso italiano di specializzazione; le corrispondenze con le materie svolte all'estero devono essere verificate concretamente.
Allegato C D.M. 30 settembre 2011
Riguarda le modalità di insegnamento, laboratorio e tirocinio del percorso italiano e non esclude, di per sé, la valutazione comparativa di una formazione estera svolta con modalità diverse.
L. 517/1977
Qualifica l'insegnante di sostegno come docente di classe dotato di competenze didattiche e psicopedagogiche specifiche, nell'ambito dell'integrazione scolastica.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale acquisita all'estero, la mancanza di un titolo abilitante o ufficiale nello Stato d'origine non consente automaticamente il rigetto della domanda: l'autorità dello Stato ospitante deve valutare concretamente l'insieme dei diplomi, degli attestati, delle competenze e dell'esperienza dell'interessato.
- Anche un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine può essere preso in considerazione, in via facoltativa ma effettiva, nell'ambito della valutazione comparativa delle competenze richiesta dagli artt. 45 e 49 TFUE.
- Il confronto tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento italiano deve essere concreto, analitico e sostanziale; non è sufficiente richiamare la diversa denominazione del percorso, la distinzione tra titolo proprio e titolo ufficiale o la difformità formale delle modalità didattiche.
- Quando la valutazione comparativa evidenzia una corrispondenza parziale o differenze formative, l'Amministrazione deve considerare l'adozione di misure compensative, eventualmente consistenti in prove o attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, prima di negare il riconoscimento.
- La non identità dei titoli e dei percorsi formativi non è ostativa al riconoscimento: è sufficiente un'equivalenza sostanziale delle competenze, da verificare mediante un'istruttoria adeguata e una motivazione specifica; le lacune eventualmente accertate devono essere colmate, ove possibile, con misure compensative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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