Sentenza n. 167/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1. del provvedimento prot. -OMISSIS- del 12/12/2024 di “Revoca, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della L. 241/90 ss.mm.ii., senza previo avvio di procedimento, dell’Autorizzazione permanente rep. -OMISSIS- del 17.10.2024, prot. -OMISSIS-, rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., al Sig. -OMISSIS- in qualità di Amministratore Unico della società -OMISSIS- s.r.l., per effettuare trattenimenti danzanti e spettacoli musicali, all’interno del locale -OMISSIS-, situato in -OMISSIS-, nel Municipio Roma I”; 2. della nota prot. -OMISSIS- del 11.12.2024 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione S.U.A.P., menzionata ma non comunicata; 3. della nota prot. -OMISSIS- del 10.12.2024 della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, Area I Ter O.S.P. e Tutela della Legalità Territoriale, menzionata ma non comunicata; 4. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca dell'autorizzazione permanente rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali, oltre agli atti endoprocedimentali prefettizi e comunali
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore autorizzato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 e dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, adottato quale atto di secondo grado senza previo contraddittorio. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 e molteplici figure di eccesso di potere, sostenendo che mancassero i presupposti della revoca: il provvedimento si fondava su fatti anteriori al rilascio dell'autorizzazione, riferiti alla precedente gestione o comunque al legale rappresentante per attività pregresse, senza indicare sopravvenienze, mutamenti imprevedibili della situazione di fatto o fatti successivi imputabili alla società. Sono stati contestati anche il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento, l'illogicità, l'arbitrarietà, la contraddittorietà, la violazione dei principi di buona amministrazione, proporzionalità e tassatività, nonché l'omessa considerazione di misure meno gravose, quali la sospensione prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. Le amministrazioni hanno sostenuto che la revoca fosse giustificata da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base di episodi di violenza, proteste dei residenti e precedenti provvedimenti di sospensione; hanno inoltre affermato che l'autorizzazione di polizia fosse personale e rilasciata intuitu personae al legale rappresentante, sicché potevano assumere rilievo fatti pregressi riferibili a quest'ultimo. Roma Capitale ha dedotto anche l'urgenza e la natura vincolata del proprio intervento rispetto alla proposta prefettizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza del primo motivo e ha annullato il provvedimento di revoca. La revoca di un'autorizzazione, quale atto di secondo grado incidente su una posizione di vantaggio costituita dal precedente provvedimento, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo che sussistano ragioni di urgenza adeguatamente esplicitate e motivate. Nel caso concreto le esigenze di celerità erano state soltanto assertivamente affermate e non risultavano adeguatamente giustificate. È stata respinta anche la tesi secondo cui la proposta prefettizia avrebbe reso vincolata l'attività comunale: in applicazione del principio del contrarius actus, il Comune conservava il potere-dovere di verificare autonomamente la ricorrenza dei presupposti per il ritiro dell'autorizzazione. Le ulteriori censure sono state assorbite, con salvezza della riedizione del potere. Le spese di lite sono state compensate; la sentenza è stata trasmessa alla Prefettura per l'eventuale riedizione del potere.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
ogni qualvolta la P.A. intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche di vantaggio originate dal precedente atto, è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento
La comunicazione di avvio è necessaria per gli atti di secondo grado incidenti su posizioni di vantaggio, salvo urgenza concreta e adeguatamente motivata.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il richiamo alla norma non consente di superare l'omessa comunicazione di avvio quando l'amministrazione si limita ad affermare genericamente esigenze di celerità; il giudice ha accolto il ricorso senza ritenere dimostrata l'inutilità della partecipazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai presupposti della revoca, ma la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo procedimentale.
artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.
Costituiscono la base dell'autorizzazione permanente per lo svolgimento di trattenimenti danzanti e spettacoli musicali.
art. 100 T.U.L.P.S.
È stato indicato dalla ricorrente quale possibile fondamento di misure meno gravose, come la sospensione temporanea dell'attività; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 8 T.U.L.P.S.
Le amministrazioni lo hanno richiamato per sostenere la personalità delle autorizzazioni di polizia e la rilevanza dei requisiti personali del legale rappresentante; il TAR non ha deciso nel merito tale questione.
art. 19, comma 4, d.P.R. 616/1977
La Prefettura lo ha posto a fondamento della richiesta al Sindaco di revocare il titolo autorizzatorio; tale richiesta non ha trasformato l'attività comunale in un'attività automaticamente vincolata.
art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
È stato richiamato per distinguere la polizia amministrativa locale dalla competenza statale in materia di ordine pubblico e per riconoscere al Comune il potere di valutare i presupposti dell'atto di ritiro.
Massime di principio
- La revoca, l'annullamento o la decadenza di un provvedimento amministrativo favorevole, in quanto atto di secondo grado incidente su una posizione giuridica di vantaggio, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo che ricorrano ragioni concrete di urgenza, specificamente esplicitate e adeguatamente motivate nell'atto finale.
- La mera affermazione di esigenze di celerità non è sufficiente a derogare all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento relativo al ritiro di un'autorizzazione favorevole.
- La proposta o richiesta proveniente da un'autorità diversa dall'organo titolare del potere di revoca non rende automaticamente vincolata la decisione finale: in applicazione del principio del contrarius actus, l'autorità competente deve verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti per il ritiro dell'atto.
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