Sentenza n. 1276/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto di rigetto della domanda di emersione domestici -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di emersione di un rapporto di lavoro domestico
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, relativa a un rapporto di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il diniego si fondava sull'insufficienza della capacità economica del datore di lavoro, il cui reddito era pari a 21.342,36 euro, a fronte della soglia di 27.000 euro ritenuta applicabile per un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Con il primo motivo è stata dedotta carenza di istruttoria e omessa motivazione, per mancata valutazione delle osservazioni e della documentazione integrativa. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge, sostenendo che la disciplina non avrebbe previsto la rilevanza delle persone conviventi a carico del datore. Con il terzo motivo sono state dedotte violazione di legge ed eccesso di potere, nonché violazione della proporzionalità, contestando l'applicazione della soglia di 27.000 euro anziché di 20.000 euro. Con il quarto motivo è stata lamentata disparità di trattamento rispetto ad altre domande, asseritamente accolte in presenza di analoghi requisiti reddituali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi in quanto connessi. Ha confermato l'orientamento già espresso in sede cautelare, secondo cui il requisito reddituale previsto per la procedura di emersione è inderogabile e, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, la soglia è di 20.000 euro annui quando il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, mentre è di 27.000 euro annui quando la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi, anche se il datore è l'unico percettore di reddito. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Il Collegio ha ritenuto chiara e sufficiente la motivazione del diniego, conforme al parere negativo, obbligatorio e vincolante, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla capacità economica del datore, e preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi. Ha quindi escluso la violazione della disciplina, la sproporzione e i vizi istruttori dedotti. La disparità di trattamento è stata ritenuta meramente allegata e non provata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare; il requisito reddituale previsto per la regolarizzazione è stato ritenuto inderogabile.
art. 103, comma 3, lettera c), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
Individua la tipologia di rapporto domestico oggetto dell'istanza di emersione.
art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Rinvia al decreto interministeriale del 27 maggio 2020 per la disciplina della soglia reddituale del datore di lavoro.
art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Attribuisce all'Ispettorato Territoriale del Lavoro la competenza a esprimere il parere obbligatorio e vincolante sulla capacità economica del datore di lavoro.
art. 9, comma 2, Decreto interministeriale 27 maggio 2020
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Stabilisce la soglia di 20.000 euro per il nucleo composto da un solo soggetto percettore e quella di 27.000 euro per la famiglia anagrafica composta da più conviventi; la soglia di 27.000 euro si applica anche quando il datore è l'unico percettore di reddito.
art. 9, comma 2, Decreto interministeriale 27 maggio 2020
È stato interpretato nel senso che il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dei rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il requisito della capacità economica minima del datore di lavoro è inderogabile e deve essere verificato secondo le soglie stabilite dall'art. 9, comma 2, del decreto interministeriale 27 maggio 2020.
- Quando la famiglia anagrafica del datore di lavoro è composta da più soggetti conviventi, la soglia reddituale applicabile è pari a 27.000 euro annui, anche se il datore è l'unico percettore di reddito; la soglia di 20.000 euro riguarda invece il nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore.
- Nella procedura di emersione, il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
- Il parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla capacità economica del datore di lavoro ha carattere obbligatorio e vincolante; il provvedimento prefettizio conforme a tale parere è legittimo se espone in modo chiaro la ragione del diniego e il procedimento è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi.
- La disparità di trattamento non può essere fondata sulla mera allegazione dell'esistenza di altre decisioni favorevoli, ma deve essere specificamente dimostrata mediante la comparabilità delle situazioni dedotte.
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