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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11651/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per un fatto in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha censurato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che le modalità della condotta, le circostanze dell'azione e il limitato quantitativo della sostanza avrebbero dovuto ricondurre il fatto alla fattispecie meno grave. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente reiterativo di censure già disattese dal giudice di merito e non corredato da una critica effettiva e specifica della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della corte d'appello, la quale aveva escluso il fatto di lieve entità valorizzando il consistente quantitativo di cocaina importata, il principio attivo contenuto, l'elevato livello organizzativo dell'illecito, il ruolo dell'imputato come custode e venditore, nonché il suo diretto coinvolgimento nell'ideazione del dirottamento e nella consegna della sostanza. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità può essere riconosciuta solo in presenza di minima offensività della condotta, valutata complessivamente sulla base di quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; anche un solo indice può risultare negativamente assorbente e precludere il riconoscimento del comma 5.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata quale base della contestazione in materia di stupefacenti, rispetto alla quale è stata invocata la derubricazione al fatto di lieve entità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una censura che si limiti a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto idonee a scardinarla.
  • La valutazione della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti richiede un apprezzamento complessivo di tutti gli indici normativi; il riconoscimento è escluso quando il dato quantitativo, il contesto organizzativo o le modalità dell'azione denotino una offensività non minima.
  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non è necessario che tutti gli indici siano negativi: anche uno solo, se di segno ostativo e particolarmente significativo, può giustificare il diniego della fattispecie attenuata.
  • La presenza di un'organizzazione strutturata, il ruolo attivo dell'imputato nella gestione della sostanza e i collegamenti con circuiti di narcotraffico internazionale sono elementi incompatibili con la qualificazione del fatto come di minima offensività.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non scusabili, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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