Cassazione Penale, Sentenza n. 16451/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (05/10/2023) che aveva rigettato l'appello dell'imputato volto a ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in relazione a reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione, evidenziando: pena residua limitata (2 anni e 10 mesi), buona condotta e osservanza delle prescrizioni, ammissione di responsabilità e circostanze attenuanti generiche, disponibilità di domicilio lontano dai luoghi dei fatti, e il fatto che in un procedimento connesso gli erano stati concessi gli arresti domiciliari; sosteneva pertanto l'assenza dell'attualità delle esigenze cautelari e del concreto pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una mera richiesta di riconsiderazione fattuale di elementi già valutati dal giudice dell'appello cautelare. L'ordinanza impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata in quanto aveva svolto puntuale esame degli elementi: gravità delle condotte e dell'organizzazione (canali di rifornimento, luoghi di stoccaggio, sistemi di occultamento), gravi indizi di ruolo apicale dell'imputato nella piazza di spaccio, indole criminale particolarmente spiccata e concreta pericolosità di recidiva non eliminabile dal semplice decorso del tempo o dal rispetto delle prescrizioni, e irrilevanza della concessione di misure piu' favorevoli in altro procedimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stato dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4
I fatti contestati riguardano reati di illecita detenzione e spaccio di stupefacenti; la gravità e l'organizzazione dell'attività di spaccio sono stati ritenuti elementi idonei a giustificare la misura custodiale carceraria.
art. 274 cod. proc. pen.
L'articolo riguarda i motivi per l'impugnazione; la Corte ha ritenuto che il motivo prospettato fosse in realtà una mera richiesta di riesame fattuale e non un vero vizio di diritto tale da rendere ammissibile il ricorso.
art. 275 cod. proc. pen.
L'articolo disciplina i limiti delle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente non avessero carattere di decisiva rilevanza giuridica e si limitassero a contestazioni fattuali già valutate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilita' del ricorso: la Corte ha applicato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma i-ter, disp. (cancelleria)
Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto gli adempimenti consequenziali.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità della parte nella proposizione del ricorso e alle conseguenze economiche dell'inammissibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile il principio richiamato.
Massime di principio
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando esso si limita a chiedere un nuovo apprezzamento di fatti o di apprezzamenti valutativi già compiuti dal giudice di merito, senza esporre un vero e proprio vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione.
- Nelle impugnazioni relative alla scelta della misura cautelare, è essenziale mirare a censurare profili di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione (incoerenza, contraddittorietà, omessa valutazione di elementi decisivi), non soltanto ribadire circostanze fattuali favorevoli.
- La gravità delle condotte, l'organizzazione dell'attività criminale, la presenza di canali di rifornimento stabili e l'esistenza di un ruolo apicale sono elementi che rafforzano la necessità della misura custodiale e possono giustificare la permanenza in carcere nonostante elementi di favore (domicilio, buona condotta).
- La concessione di misure cautelari piu' favorevoli in procedimenti distinti non vincola automaticamente il giudice rispetto ad altro procedimento; ogni valutazione è autonoma e fondata sul concreto contesto probatorio.
- Per evitare sanzioni economiche in caso di inammissibilità, il difensore dovrebbe valutare l'esistenza di profili di diritto solidi o di nuove circostanze sopravvenute, che possano giustificare la cassazione, altrimenti il rischio di condanna alle spese e della somma alla Cassa delle ammende è concreto.
- Per impugnazioni cautelari efficaci, utili strategie difensive includono: dimostrare sopravvenienza di fatti nuovi, evidenziare contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice, o individuare errata applicazione di norme rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16400/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16401/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16402/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16405/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16406/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16407/2024 del 19/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →