Sentenza del 18/05/2021 n. 13308 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza favorevole alla contribuente. I motivi di cassazione censuravano, in sintesi: nullita' o insufficiente motivazione della sentenza di appello (mancata esposizione dei fatti e delle posizioni assunte in contraddittorio); violazione delle norme sull'accertamento fondato sugli studi di settore (irregolare applicabilita' dello standard, mancata prova da parte dell'Ufficio, erronea qualificazione dell'onere della prova e della natura delle presunzioni; omesso esame del contraddittorio amministrativo e delle ammissioni dell'Agenzia), violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione del quantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR contenesse una concisa e sufficiente esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto, idonea a individuare il thema decidendum. Ha precisato che l'accertamento non era fondato 'puro' sugli studi di settore ma su una valutazione 'mista' in cui lo scostamento dagli indici era uno degli elementi probatori e decisiva e' risultata la pluriennale e palese antieconomicita' della gestione (perdite continuative dal 1999 al 2003). Ne e' conseguito che gli studi di settore, anche dopo il contraddittorio, possono fondare presunzioni idonee all'accertamento e che il contribuente puo' fornire la prova contraria; nel caso di specie la prova non e' risultata sufficiente. Non vi e' stata mutatio libelli o confessione dell'Ufficio tale da invalidare l'atto. Il ricorso e' stato dunque respinto; la ricorrente e' condannata alla rifusione delle spese di lite (Euro 5.600,00 per compensi oltre spese), con rinvio alle disposizioni sul contributo unificato; il provvedimento e' sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36
la "concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "la sufficiente esposizione dei motivi in fatto e diritto"
La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello rispettasse il requisito di esposizione concisa e sufficiente dei fatti e delle ragioni, non essendo necessaria la riproduzione analitica di tutte le deduzioni di parte purché la motivazione renda individuabile il thema decidendum e le ragioni del dispositivo.
Disposizioni di attuazione c.p.c., articolo 118
Applicabile al rito tributario per il rinvio del D.Lgs. 546/1992; richiede esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti e motivazione in diritto; la sentenza impugnata e' stata ritenuta congruamente motivata in tal senso.
Legge n. 427 del 1993, articolo 62-sexies
Norma richiamata in relazione all'uso degli studi di settore; la Corte ha confermato che, una volta instaurato il contraddittorio, gli studi possono integrare presunzioni legali utili all'accertamento, sebbene il contribuente possa proporre prova contraria.
Legge n. 146 del 1998, articolo 10
Richiamata insieme alle altre norme sugli studi di settore; utilizzata per inquadrare la disciplina sulla quale si e' basata l'attivita' accertatrice e il relativo contraddittorio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39
Articolo richiamato per l'accertamento analitico-induttivo; la Corte ha osservato che i parametri applicati possono contribuire, tra altri elementi, a legittimare l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici.
Legge n. 212 del 2000, articolo 7
Richiamata tra le norme in tema di accertamenti basati su studi di settore; inserita nel quadro normativo valutato dalla Corte.
Codice Civile, articoli 2697, 2727, 2728, 2729
Richiamati in relazione ai principi sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che gli studi di settore possono generare presunzioni gravi, precise e concordanti che l'Agenzia non e' tenuta a dimostrare oltre il contraddittorio amministrativo, salvo prova contraria del contribuente.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 23
Richiamato in relazione al divieto di mutatio libelli; la Corte ha ritenuto che non sussistesse mutatio libelli in quanto gli elementi decisivi erano gia' emersi nel contraddittorio amministrativo e la successiva difesa giudiziale dell'Agenzia non ha introdotto novita' che abbiano ampliato la domanda originaria.
Codice di Procedura Civile, articolo 112
Richiamato sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha spiegato che il controllo di legittimita' sulla interpretazione del giudice di merito e' limitato alla verifica di logicita' e congruita' della motivazione.
Codice di Procedura Civile, articolo 132
Riferito al contenuto minimo richiesto nella decisione e al fatto che il giudice non e' tenuto a pronunciarsi espressamente su ogni singola allegazione se la decisione e' incompatibile con le tesi non espressamente esaminate; cosi' la CTR poteva implicitamente rigettare le domande subordinate.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13
Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato eventualmente dovuto; la Corte ha ordinato la declaratoria sulle condizioni per il versamento.
Massime di principio
- La sentenza di merito deve fornire una esposizione concisa e sufficiente dei fatti e dei motivi: non e' richiesta la riproduzione analitica di tutte le deduzioni, ma e' necessario che risulti chiaramente il thema decidendum e le ragioni del dispositivo.
- Gli studi di settore, specie dopo l'instaurazione del contraddittorio amministrativo, possono generare presunzioni idonee a fondare l'accertamento tributario; il contribuente ha tuttavia la possibilita' di fornire prova contraria sia in sede amministrativa che in sede contenziosa.
- Un accertamento 'misto' che utilizza gli studi di settore insieme ad altri elementi (es. persistente antieconomicita' pluriennale) e' legittimo: non e' necessario che lo scostamento dagli indici sia l'unico o principale elemento, se gli altri elementi giustificano la pretesa.
- Il giudice non compie mutatio libelli quando gli elementi decisivi sono emersi in sede amministrativa e il giudizio di merito si limita a valutare la legittimita' dell'atto; la semplice ammissione di errori formali da parte dell'Ufficio in sede amministrativa non determina automaticamente l'annullamento se nel contraddittorio sono emersi altri elementi giustificativi dell'accertamento.
- Il sindacato in sede di legittimita' e' limitato al controllo della logicita' e congruita' della motivazione di merito; la Cassazione non sostituisce il giudice del merito nella valutazione di fatto, salvo vizio di motivazione o violazione di legge manifesto.
- La mancata pronuncia espressa su tutte le richieste non costituisce vizio se la decisione adottata implicitamente comporta il rigetto delle istanze incompatibili con la soluzione adottata.
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