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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18951/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palermo a 8 mesi di reclusione ed euro 500 di multa per furto aggravato. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge sulla sussistenza degli elementi del furto di energia elettrica, con contestazione della configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose e, in sostanza, della ricorrenza del dolo; 2) violazione di legge sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, c.p.; 3) violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato quanto alla contestazione dell'aggravante della violenza sulle cose nel furto di energia elettrica, richiamando il principio secondo cui essa sussiste anche se l'allacciamento abusivo sia materialmente compiuto da terzi, e inedito quanto al tema del dolo, perché non dedotto nei gradi di merito. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti inedito per analoghe ragioni. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, trattandosi di pena inferiore alla media edittale, è sufficiente un richiamo ai criteri di adeguatezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    L'aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche nel furto di energia elettrica quando l'allacciamento abusivo alla rete sia materialmente realizzato da un terzo e l'agente si limiti a utilizzare l'allaccio abusivo.

  • art. 625, nn. 2 e 7 c.p.

    Le aggravanti richiamate sono state contestate in cassazione, ma la relativa doglianza è stata reputata inedita perché non devoluta con specificità al giudice di appello.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    Per una pena inferiore alla media edittale è sufficiente un richiamo ai criteri di adeguatezza, senza necessità di una motivazione particolarmente analitica.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato per ribadire che non è consentita in cassazione la deduzione per la prima volta di vizi non prospettati nei motivi di appello rispetto a un capo o punto della decisione già impugnato.

Massime di principio

  • In tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose può sussistere anche quando l'allaccio abusivo alla rete sia stato materialmente eseguito da un soggetto diverso dall'agente che utilizza l'energia sottratta.
  • In sede di legittimità non possono essere dedotti per la prima volta vizi di motivazione o questioni fattuali che non siano stati specificamente devoluti al giudice di appello sul medesimo capo o punto della decisione.
  • La censura sulla sussistenza del dolo è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione senza che il relativo profilo sia stato oggetto di impugnazione in appello.
  • La doglianza sull'entità della pena è manifestamente infondata quando tende a sovrapporre alla discrezionalità del giudice di merito una diversa valutazione di merito, specie se la pena irrogata è inferiore alla media edittale e la motivazione richiama i criteri di adeguatezza e gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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