Cassazione Civile, Ordinanza n. 24809/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti fiscali relativi a una società di persone operante nel commercio al dettaglio di carni, per gli anni d’imposta 1995 e 1996. A seguito di accesso e processo verbale di constatazione, l’ufficio aveva contestato maggiori ricavi e maggiore imponibile sia alla società sia, per trasparenza, ai due soci in relazione ai redditi di partecipazione. Dopo una lunga vicenda processuale, la CTR aveva annullato gli accertamenti emessi nei confronti della società ma aveva mantenuto fermi quelli notificati ai soci. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo, con i primi due motivi, violazione dell’art. 5 del T.U.I.R. e della disciplina processuale tributaria, sostenendo che la rettifica del reddito dei soci deriva necessariamente dalla rideterminazione del reddito societario e che, quindi, l’annullamento degli atti presupposti verso la società avrebbe dovuto travolgere anche gli avvisi ai soci; con il terzo motivo hanno lamentato l’erronea compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha affermato che, nelle società di persone tassate per trasparenza, l’accertamento del reddito dei soci deriva in via diretta e necessaria dalla rettifica del reddito sociale, sicché l’annullamento degli avvisi emessi nei confronti della società comporta, per effetto espansivo interno, il travolgimento degli avvisi emessi nei confronti dei soci. Per l’effetto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
sono stati i parametri processuali invocati per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma del processo tributario a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la Corte lo richiama come base del principio di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci
art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal terzo motivo in relazione alla disciplina delle spese di lite
art. 336, comma 1, c.p.c.
l’annullamento dell’atto relativo alla società produce effetto espansivo interno sugli atti emessi verso i soci
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno della coerenza del sistema con il principio di capacità contributiva
Massime di principio
- Nelle società di persone soggette a tassazione per trasparenza, la rettifica del reddito dei soci è logicamente e giuridicamente dipendente dalla rideterminazione del reddito della società, che costituisce il presupposto indefettibile della pretesa tributaria verso i partecipanti.
- Quando la controversia investe elementi comuni della fattispecie impositiva di società di persone e soci, il giudizio ha natura inscindibile: la decisione non può essere resa solo nei confronti di alcuni litisconsorti, salvo questioni personali.
- L’annullamento dell’accertamento emesso nei confronti della società travolge, per effetto espansivo interno, gli accertamenti emessi nei confronti dei soci, anche se tali atti siano divenuti definitivi per ragioni processuali autonome.
- In materia di redditi prodotti da società di persone, il principio di unitarietà dell’accertamento impone di evitare esiti contraddittori su posizioni strettamente connesse e di garantire coerenza rispetto alla capacità contributiva.
- Se i motivi di ricorso che investono la questione decisiva della dipendenza tra accertamento societario e accertamento dei soci sono accolti, resta assorbita ogni ulteriore censura che attenga a profili accessori, come la regolazione delle spese.
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