Sentenza n. 10674/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento del Decreto 23 giugno 2023, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 181 del 04 agosto 2023, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze dal titolo “Definizione delle tariffe dell''assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, inclusi l''Allegato 1 contenente la “Relazione illustrativa e metodologica” e l''Allegato 2 per la parte del tariffario relativa alle prestazioni rese dai laboratori di analisi; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusa, per quanto rilevi, l''Intesa tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 19 aprile 2023, nonché di ogni altro atto pertinente di contenuto e data sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio Analisi Cliniche Dr. C. Guglielmino e Dr. S. Pedalino S.C. A R.L. il 8/4/2024: annullamento del Decreto 23 giugno 2023, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 181 del 04 agosto 2023, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dal titolo “Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, inclusi l'Allegato 1 contenente la “Relazione illustrativa e metodologica” e l'Allegato 2 per la parte del tariffario relativa alle prestazioni rese dai laboratori di analisi; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusa, per quanto rilevi, l'Intesa tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 19 aprile 2023, nonché di ogni altro atto pertinente di contenuto e data sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. C. GUGLIELMINO E DR. S. PEDALINO S.C. A R.L. il 17\3\2025 : per l'annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute del 25/11/2024, pubblicato in G.U. n. 302 del 27/12/2024 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” ivi inclusi i relativi allegati (all. 1 – relazione illustrativa e metodologica, all. 2 – prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; per la parte delle prestazioni rese dalle strutture di laboratorio di analisi); - dell’Intesa, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 14/11/2024, sullo schema di decreto, ove occorra; - del parere dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali (Agenas) del 28/10/24 prot. n. 2024/0012537, ove occorra; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale 25 novembre 2024 sulle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, limitatamente alle prestazioni rese dalle strutture di laboratorio di analisi, nonché relativi allegati e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, strutture private accreditate con il SSN, hanno impugnato dapprima il decreto ministeriale del 23 giugno 2023 sulle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e, con successivi motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 25 novembre 2024 che lo ha sostituito. Hanno contestato, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione nella determinazione delle tariffe: la Commissione Tariffe non avrebbe seguito le indicazioni metodologiche formulate da Agenas nei pareri del 2022 e del 2024; non sarebbero stati adeguatamente valutati i costi dei fattori produttivi e gli ulteriori elementi previsti dall'art. 8-sexies, commi 5 e 6, d.lgs. n. 502/1992; il campione di strutture pubbliche e private utilizzato per la rilevazione dei costi sarebbe stato quantitativamente limitato, non rappresentativo e individuato secondo criteri non conoscibili; non sarebbe stato chiarito il procedimento di raccolta dei dati di costo; infine, il confronto con i tariffari regionali sarebbe stato svolto senza verificare criticamente se questi derivassero da effettive analisi dei costi o da mere politiche tariffarie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il decreto del 23 giugno 2023 era stato integralmente sostituito dal decreto del 25 novembre 2024. Richiamando, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., precedenti sentenze della stessa Sezione, ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti. Il decreto del 25 novembre 2024 e i relativi allegati sono stati annullati, nella parte di interesse delle ricorrenti, per difetto di un'idonea istruttoria a supporto delle singole scelte tariffarie. In particolare, l'Amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi adeguatamente con le osservazioni tecniche di Agenas, anche se il relativo parere non era vincolante, utilizzare dati aggiornati e rappresentativi dei costi, chiarire criteri e modalità di selezione delle strutture campione e verificare criticamente la metodologia dei tariffari regionali utilizzati. L'annullamento è stato disposto con efficacia differita di 365 giorni dalla data di deposito della sentenza n. 16399/2025, per consentire la rinnovazione dell'istruttoria secondo i criteri normativi e giurisprudenziali indicati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata, con sintetico richiamo a precedenti conformi, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
Impone la determinazione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale sulla base della valutazione dei costi dei fattori produttivi e degli ulteriori elementi previsti dalla disposizione; il parere di Agenas, pur non vincolante, deve essere considerato e può essere disatteso soltanto con adeguata istruttoria e rigorosa motivazione.
Massime di principio
- Nella determinazione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva, aggiornata e rappresentativa sui costi dei fattori produttivi e sugli ulteriori elementi previsti dall'art. 8-sexies, commi 5 e 6, d.lgs. n. 502/1992.
- Quando un'amministrazione intende discostarsi dalle osservazioni tecniche contenute nel parere obbligatorio di un organismo istituzionalmente qualificato, anche se non vincolante, deve confrontarsi espressamente con tali osservazioni mediante un'adeguata istruttoria e una motivazione rigorosa.
- La selezione delle strutture utilizzate come campione per la rilevazione dei costi deve essere sufficientemente ampia e rappresentativa della realtà di mercato; l'amministrazione deve rendere conoscibili i criteri di selezione, la tipologia e la dimensione delle strutture coinvolte e le modalità di raccolta dei dati.
- Il ricorso ai tariffari regionali quale parametro per la determinazione delle tariffe nazionali richiede una verifica critica della metodologia con cui essi sono stati elaborati, accertando se derivino da effettive rilevazioni dei costi o da mere scelte di politica tariffaria.
- Quando l'atto impugnato è stato integralmente sostituito da un successivo provvedimento, l'impugnazione del primo atto e i relativi motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; la legittimità del provvedimento sostitutivo deve essere esaminata autonomamente.
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