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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1325/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento per due motivi: (1) violazione di legge con riferimento all'art. 166 TUF, sostenendo che le diverse condotte non integrano più reati e dunque non poteva essere applicato un aumento di pena per continuazione; (2) carenza di motivazione quanto alla tipologia di confisca e alle ragioni della apprensione del denaro, misura discrezionale che avrebbe richiesto motivazione specifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto indeducibile il primo motivo perché proposto avverso una sentenza definita con il rito del patteggiamento e, nel merito, manifestamente infondato in quanto sussiste una pluralità di condotte e di qualità soggettive che giustificano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 c.p.; la pena concordata era inoltre nei limiti edittali. Il secondo motivo è stato anch'esso ritenuto indeducibile, poiché la confisca era parte dell'accordo di patteggiamento e l'impugnazione con art. 448 c.p.p. è limitata a specifici profili (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità; il tribunale aveva applicato tale sostituzione alla pena concordata.

  • art. 166 TUF

    Norma incriminatrice oggetto della censura: la difesa sosteneva che le diverse condotte ricadessero in un unico reato ai sensi di tale articolo; la Corte ha ritenuto invece rilevante la pluralità delle condotte e delle qualità soggettive per l'applicazione della disciplina della continuazione.

  • art. 176 TUF

    Citato dalla Corte in riferimento alla possibile disciplina applicabile tra le norme del TUF; la Corte osserva che, indipendentemente dalla struttura della norma, rileva la pluralità fattuale delle condotte.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come disciplina rilevante per la pluralità di condotte che integra la continuazione; la Corte ritiene applicabile la disciplina della continuazione dato il cumulo oggettivo delle azioni.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento; la Corte ha escluso l'ammissibilità dei motivi non rientranti nei profili consentiti da questa norma.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento (accordo sulle pene) la cassazione è ammessa solo per i profili espressamente indicati dall'art. 448 c.p.p.: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegittimità della pena.
  • La qualificazione della pluralità delle condotte e l'applicabilità della continuazione (art. 81 c.p.) dipendono non solo dalla formulazione dell'imputazione ma anche dalla effettiva pluralità fattuale e dalle diverse qualità soggettive dei soggetti coinvolti; contestare la continuazione richiede argomentazione solida e, se la pena concordata è nei limiti edittali, il motivo è debolissimo.
  • Se la confisca o altre misure sono state esplicitamente concordate nell'accordo di patteggiamento, la contestazione di tali misure in cassazione è generalmente limitata e può risultare indeducibile, salvo che si rientri nei motivi ammessi dall'art. 448 c.p.p.
  • Per rendere ammissibile un ricorso in cassazione dopo patteggiamento è fondamentale allegare e provare che la pena concordata eccede i limiti edittali o che sussiste un vizio formale rilevante (es. mancanza del consenso dell'imputato, difetto di correlazione), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Nelle impugnazioni che coinvolgono norme complesse (es. disposizioni del TUF con più fattispecie), l'analisi deve concentrarsi sulla corrispondenza tra condotte contestate e fattispecie applicate, documentando perché le condotte non possono essere considerate plurime o perché la continuazione sarebbe illegittima.

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