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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-8/16

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019 (Estratti). — Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto indette da due produttori di computer – Violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa – Competenza della Commissione – Portata geografica dell’infrazione – Infrazione unica e continuata – Principio di buona amministrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo l’importo delle ammende. — Causa T-8/16

Giurisprudenza europea62016TJ0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di TSST contro la decisione della Commissione sul cartello delle unità a dischi ottici. Ha escluso vizi procedurali e lesioni dei diritti della difesa, ha confermato la competenza della Commissione e la qualificazione dell’intesa come infrazione unica e continuata estesa a tutto il SEE. È stata inoltre confermata l’ammenda di 41.304.000 euro inflitta in solido alle ricorrenti.

Intesa nel mercato delle unità a dischi ottici: legittimità della decisione della Commissione su partecipazione all’infrazione, portata geografica, diritti della difesa e calcolo dell’ammenda

La questione giuridica

Le ricorrenti contestavano, in sintesi: la regolarità del procedimento e il rispetto dei diritti della difesa; la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE; la corretta determinazione della portata geografica dell’intesa; la qualificazione dei fatti come infrazione unica e continuata; la prova della loro partecipazione e della conoscenza dell’intera infrazione; la data di inizio della loro partecipazione; la sussistenza di pratiche concordate o accordi anticoncorrenziali; la durata del procedimento amministrativo e, in via subordinata, il calcolo dell’ammenda.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato integralmente la decisione della Commissione: il coordinamento tra i produttori di unità a dischi ottici, realizzato tramite contatti bilaterali per manipolare gare d’appalto di Dell e HP, costituiva un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE estesa all’intero SEE; non vi è stata violazione sostanziale dei diritti della difesa né difetto di motivazione tale da infirmare la decisione, e il metodo di calcolo dell’ammenda adottato dalla Commissione, basato sul valore delle vendite nel SEE, sulla gravità del 16% e su un importo aggiuntivo del 16% a fini dissuasivi, è stato ritenuto corretto.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
  • Articolo 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 91 e 92 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese

Intesa nel mercato delle unità a dischi ottici: legittimità della decisione della Commissione e conferma dell’ammenda

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da due società del gruppo TSST avverso la decisione della Commissione in materia di intese nel mercato delle unità a dischi ottici (UDO). Il Tribunale è stato chiamato a valutare sia profili procedurali e di motivazione, sia la fondatezza della ricostruzione dell’infrazione e del relativo trattamento sanzionatorio.

Fatti e contesto del cartello

Le ricorrenti operavano come produttrici e fornitrici di UDO destinate, in particolare, ai personal computer venduti da Dell e HP. La Commissione aveva accertato un coordinamento anticoncorrenziale tra diversi fornitori, realizzato mediante una rete di contatti bilaterali, con lo scopo di influenzare i prezzi e i volumi nelle gare d’appalto organizzate dai due principali produttori di PC. Secondo la decisione impugnata, l’infrazione si collocava nel periodo 23 giugno 2004 - 25 novembre 2008, mentre la responsabilità delle ricorrenti veniva individuata nella partecipazione diretta della TSST KR e nell’influenza determinante della TSST Giappone sulla controllata.

Procedimento amministrativo davanti alla Commissione

L’indagine era iniziata a seguito di una domanda di immunità presentata da Philips, poi estesa a Lite-On e alla loro joint venture PLDS, cui seguivano richieste di riduzione dell’ammenda da parte di altri operatori. La Commissione aveva poi inviato richieste di informazioni, adottato una comunicazione degli addebiti nel 2012, due comunicazioni degli addebiti aggiuntive nel 2014 e una comunicazione degli addebiti supplementare nel 2015, prima di adottare la decisione finale il 21 ottobre 2015.

Normativa rilevante

La decisione si fondava sull’articolo 101 TFUE e sull’articolo 53 dell’accordo SEE. Per la sanzione la Commissione aveva applicato l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 e i relativi orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. Nel corso del giudizio sono stati altresì richiamati l’articolo 263 TFUE, lo Statuto della Corte di giustizia e il regolamento di procedura del Tribunale.

Censure principali delle ricorrenti

Le ricorrenti deducevano nove motivi di ricorso, tra cui:

  • violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa;
  • difetto di competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 SEE;
  • errori nella determinazione della portata geografica dell’intesa;
  • errori nel qualificare i fatti come infrazione unica e continuata;
  • insufficienza della prova circa la partecipazione e la conoscenza dell’intera intesa;
  • errore sulla data di inizio della partecipazione;
  • assenza di prova di accordi o pratiche concordate;
  • violazione del diritto a una buona amministrazione per la durata dell’indagine;
  • errore nel calcolo dell’ammenda.

Valutazione del Tribunale sui vizi procedurali e sui diritti della difesa

Il Tribunale ha respinto la doglianza di incoerenza tra comunicazione degli addebiti e decisione finale quanto alla qualificazione del comportamento: la nozione stessa di infrazione unica e continuata presuppone una serie di condotte o infrazioni, sicché il riferimento a "infrazioni distinte" non introduceva una qualificazione giuridica ulteriore. Analogamente, è stata esclusa una violazione dell’obbligo di motivazione, poiché le condotte contestate erano descritte in modo dettagliato nel corpo della decisione e nei relativi allegati.

Quanto al dedotto difetto di identificazione dei documenti e dei contatti contestati, il Tribunale ha osservato che, pur essendo diversa la nomenclatura utilizzata nella comunicazione degli addebiti e nella decisione, i documenti erano comunque identificabili e il contenuto informativo era sufficiente a consentire alle ricorrenti di comprendere e contestare le accuse. Non è stata quindi ravvisata alcuna lesione concreta dei diritti della difesa.

Competenza della Commissione e portata geografica dell’infrazione

Il Tribunale ha chiarito che le ricorrenti confondevano la questione della competenza della Commissione ad applicare le norme antitrust dell’Unione con quella della portata geografica del comportamento illecito. Ai fini della competenza rileva l’attuazione nel SEE; la delimitazione geografica dell’intesa dipende invece dai comportamenti dei partecipanti e dal funzionamento del cartello. Sulla base degli atti di causa, la Commissione aveva legittimamente considerato che l’intesa riguardasse l’intero SEE.

Infrazione unica e continuata

Il Tribunale ha ribadito che, per qualificare un comportamento come infrazione unica e continuata, non è necessario provare un nesso di complementarità tra tutti i comportamenti: è sufficiente che essi rientrino in un piano d’insieme volto a perseguire un unico obiettivo anticoncorrenziale. La circostanza che l’intesa si sia evoluta nel tempo, con l’ingresso o l’uscita di taluni operatori e con l’estensione anche alle gare HP, non impediva la qualificazione unitaria, poiché l’obiettivo anticoncorrenziale restava invariato.

Ragionamento sulla partecipazione delle ricorrenti

Il Tribunale ha valorizzato la rete di contatti bilaterali, gli scambi regolari di informazioni sui prezzi, sulle capacità produttive, sui volumi e sui risultati delle gare, nonché l’intensificazione dei contatti durante le procedure d’appalto. Tali elementi, letti nel loro insieme, sostenevano la ricostruzione di un coordinamento stabile e volto a falsare la concorrenza nelle gare indette da Dell e HP.

Calcolo dell’ammenda

La Commissione aveva determinato l’importo di base ricorrendo a una media annuale del valore delle vendite di UDO destinate ai PC fatturati a società HP e Dell situate nel SEE, tenendo conto delle differenti durate di partecipazione e separando il valore rilevante per HP e Dell. Per la gravità dell’infrazione era stata applicata una percentuale del 16%, considerata adeguata perché gli accordi di coordinamento dei prezzi rientrano tra le violazioni più gravi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE; inoltre era stato aggiunto un ulteriore 16% a fini dissuasivi. Il Tribunale ha ritenuto corretto il metodo seguito e ha osservato che l’importo finale non superava il massimale del 10% del fatturato.

Decisione finale

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono state condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. La decisione conferma così sia l’accertamento dell’infrazione sia l’ammenda di 41.304.000 euro inflitta in solido alle due società.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese anticoncorrenzialiammende antitrustdiritti della difesaprocedimento amministrativo

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