Sentenza n. 949/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 4740/2024, pubblicata il 03/10/2024, emessa dal Tribunale di Palermo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4740/2024, recante condanna del Ministero della Salute al pagamento di somme, interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4740/2024, con la quale il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento, in favore di tre beneficiari, rispettivamente di euro 337.260,02, euro 286.030,65 ed euro 362.874,70, oltre interessi e spese di lite. Nel corso della camera di consiglio i ricorrenti hanno dichiarato di avere ricevuto le somme rivendicate, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni sostanziali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, nelle more del giudizio, il Ministero della Salute ha provveduto al pagamento delle spettanze dovute in esecuzione della sentenza civile. Nonostante l'improcedibilità, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il ricorso era stato ritualmente proposto e che l'adempimento dell'amministrazione era intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio. Il Ministero è stato quindi condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 6.377,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La norma, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione integrale dell'obbligo dedotto in giudizio elimina l'interesse attuale alla pronuncia di ottemperanza e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso, il giudice può regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la ritualità e la fondatezza del ricorso al momento della sua proposizione.
- L'improcedibilità della domanda principale per sopravvenuto adempimento non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, se il comportamento successivo alla proposizione del ricorso ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
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