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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31206/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 nei confronti di una società, a seguito di indagini della Guardia di finanza su una frode carosello. L'Ufficio ha contestato la detrazione dell'IVA relativa a fatture emesse da una società ritenuta 'cartiera', sostenendo che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti: la merce sarebbe stata in realtà fornita da altro soggetto, i pagamenti sarebbero stati talora eseguiti direttamente a quest'ultimo, e il fornitore fatturante non risultava neppure nella lista dei fornitori esibita in verifica. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente, ma la CTR ha riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'Ufficio e respingendo quello incidentale della società. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avrebbe dato per scontata l'inesistenza oggettiva e non avrebbe correttamente accertato l'elemento soggettivo; (3) ulteriore violazione degli artt. 21 e 54 d.P.R. 633/1972, 2697 c.c. e 115 c.p.c., con censura sulla mancata considerazione della buona fede e dell'estraneità della contribuente alla frode; (4) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., lamentando il rigetto della doglianza sul contraddittorio preventivo, che avrebbe dovuto prevedere una ulteriore interlocuzione prima degli avvisi. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati: ha escluso il vizio motivazionale, ha ribadito il principio per cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche mediante presunzioni semplici e indizi attendibili; ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato gli elementi indiziari (anomalie dei fornitori, pagamenti a soggetto diverso dall'emittente, atteggiamento passivo della contribuente); ha infine escluso la violazione del contraddittorio perché la società aveva già avuto concreta possibilità di difendersi e di produrre documenti nel corso della verifica.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e respinto quello della società, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia e ha disposto le ulteriori conseguenze economiche richiamate nel dispositivo, incluse le somme ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte esclude che vi sia stata assenza o mera apparenza della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro del contenuto motivazionale delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che la CTR abbia motivato in modo effettivo.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti del 'minimo costituzionale' e che i motivi non possono essere usati per sollecitare un nuovo giudizio di merito.

  • artt. 21 e 54 d.P.R. 633/1972

    Sono le norme IVA richiamate per la detrazione e il recupero dell'imposta; la Corte conferma che l'Ufficio può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e concordanti per contestare operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che l'Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre il contribuente deve fornire prova contraria della propria diligenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come norma sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni del principio di disponibilità delle prove.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    La Corte vi collega la possibilità di fondare l'accertamento IVA su presunzioni semplici e indizi attendibili, anche tratti da indagini penali.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato insieme alla normativa unionale sul diritto alla detrazione IVA, che viene negato se il cessionario era o avrebbe dovuto essere consapevole della frode.

  • art. 17 della Direttiva UE 17 maggio 1977, n. 388

    Richiamata come base eurounitaria del diritto di detrazione e dei limiti in caso di frode o conoscibilità della frode.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Richiamato per il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte esclude la violazione perché la contribuente aveva già avuto possibilità concreta di interloquire e produrre documenti.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per le conseguenze economiche della lite e la condanna ulteriormente sanzionatoria disposta in dispositivo.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare la fittizietà del fornitore e, anche in via presuntiva, la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario secondo l'ordinaria diligenza professionale; non è necessario dimostrare una partecipazione attiva all'evasione.
  • La prova dell'Amministrazione può essere fornita anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, compresi quelli emersi in indagini della Guardia di finanza o in verbali di constatazione, se idonei a integrare una presunzione semplice.
  • Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'Ufficio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice dissenso sulla sufficienza o sulla maggiore o minore persuasività della motivazione.
  • La censura per violazione del contraddittorio endoprocedimentale non è fondata se il contribuente ha già avuto concreta possibilità di interloquire con l'Ufficio e di produrre documenti prima dell'emissione dell'atto, salvo che dimostri quali ulteriori elementi decisivi avrebbe potuto rappresentare in un ulteriore confronto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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