Sentenza n. 6316/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto n. 30 1D, datato 23 dicembre 2019 e notificato il 28 gennaio 2020, emesso dal Vicedirettore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, di concerto con il Vicecomandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, limitatamente all’attribuzione della decorrenza giuridica e amministrativa della nomina a Capo di 3ª classe dei frequentatori del 20° corso biennale allievi Marescialli della Marina militare al 27 novembre 2019; - della consegna giornaliera (affissa con valore pubblico presso la Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto) del 26 novembre 2019, nella parte in cui ha previsto l’espletamento di un esame finalizzato all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto comunque antecedente, presupposto e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di nomina a Capo di 3ª classe nella parte relativa alla decorrenza giuridica e amministrativa, nonché consegna giornaliera recante la previsione di un esame per l’immissione in ruolo
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la decorrenza della nomina a Capo di 3ª classe, fissata al 27 novembre 2019 anziché al 16 luglio 2019, nonché la previsione di un ulteriore esame finalizzato all’immissione in ruolo. Hanno dedotto violazione dell’art. 760, commi 1 e 2, del Codice dell’ordinamento militare, delle disposizioni del bando e del piano di studi, oltre a eccesso di potere sotto vari profili. Secondo i ricorrenti, gli esami finali superati il 15 luglio 2019 costituivano l’unico presupposto per la nomina automatica, sicché la decorrenza avrebbe dovuto essere fissata al giorno successivo. L’Amministrazione avrebbe invece introdotto un esame ulteriore, non previsto dalla legge o dalla lex specialis, determinando una perdita di anzianità di quattro mesi e undici giorni, con pregiudizi economici e di carriera. È stata inoltre invocata la prassi seguita nei precedenti corsi della Marina militare, secondo cui la nomina coincideva con il superamento degli esami della sessione estiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Interpretando congiuntamente l’art. 760, commi 2 e 4-bis, del Codice dell’ordinamento militare, il punto 6 dell’Appendice Marina Militare del bando e l’art. 601, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, il Collegio ha ritenuto che la graduatoria rilevante fosse quella di fine corso, distinta dalle graduatorie intermedie. La decorrenza della nomina deve quindi essere ancorata al giorno successivo alla conclusione della prova finale per l’immissione in ruolo di tutti gli allievi, e non al giorno successivo alla prova individualmente superata dal singolo candidato. La valutazione finale riguarda infatti i partecipanti alla conclusione del corso e dei relativi cicli ed è effettuata unitariamente al termine della sessione. Il precedente giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti è stato ritenuto non pertinente, poiché riguardava la diversa questione della graduazione tra soggetti già nominati, in relazione al superamento degli esami in prima o seconda sessione. Anche la prassi amministrativa precedente non è stata ritenuta idonea a prevalere sul fondamento normativo applicabile, tanto più perché difforme dalla disciplina seguita per altre Forze armate. Spese compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 760, commi 2 e 4-bis, d.lgs. 66/2010
Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile
La decorrenza della nomina è collegata alla conclusione degli esami finali rilevanti per l’immissione in ruolo, valutati unitariamente per tutti gli allievi, e non alla data del singolo esame superato.
art. 601, comma 2, d.P.R. 90/2010
La distinzione tra graduatorie intermedie e graduatorie di fine corso conduce a ritenere che, per l’immissione nei ruoli dei sottufficiali, rilevi la graduatoria formata al termine del corso.
punto 6, ultimo capoverso, Appendice Marina Militare del bando di concorso
Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, saranno immessi nel ruolo dei Marescialli in servizio permanente ... con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali
La lex specialis conferma che l’immissione e la decorrenza giuridica dipendono dalla graduatoria di merito di fine corso e dalla conclusione degli esami finali complessivamente considerati.
Massime di principio
- Quando la legge e il bando collegano l’immissione in ruolo alla graduatoria di merito di fine corso e al termine degli esami finali, la decorrenza della nomina va fissata al giorno successivo alla conclusione della sessione finale rilevante per tutti gli allievi, non al giorno successivo alla prova individualmente superata da ciascun candidato.
- La distinzione tra graduatorie intermedie e graduatoria di fine corso impone di individuare, ai fini dell’immissione nei ruoli dei sottufficiali, il momento conclusivo del corso e dei relativi cicli formativi, salvo diversa e specifica previsione normativa o della lex specialis.
- Una prassi amministrativa precedente, anche se reiterata, non può prevalere sulle disposizioni normative e sulla disciplina del bando che regolano la decorrenza della nomina.
- Un precedente giurisprudenziale relativo alla diversa graduazione dell’anzianità tra candidati già nominati in prima o seconda sessione non è applicabile alla questione della determinazione del momento unitario di immissione in ruolo al termine del corso.
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