Ordinanza n. 2639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00623/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che le esigenze cautelari manifestate dalla cooperativa e dall'Agenzia del Demanio potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza pubblica di merito al 22 ottobre 2026. Non è stata quindi svolta una decisione definitiva sulle censure proposte contro la sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Marche che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo a una gara per un accordo quadro destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'Agenzia del Demanio
Esito
Favorevole al resistente (concorrenti e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Marche, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia. Anche l'Agenzia del Demanio ha proposto appello e formulato esigenze cautelari. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti né le censure rivolte alla sentenza di primo grado. La controversia riguarda una procedura di gara per un accordo quadro da affidare alle prime tre classificate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta perché la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito è stata ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari.
Massime di principio
- In appello, la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza può essere respinta quando le esigenze cautelari risultino adeguatamente soddisfatte dalla fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito.
- La decisione sull'istanza cautelare non definisce le censure proposte contro la sentenza di primo grado, che restano riservate alla successiva fase di merito.
- In presenza di esigenze cautelari manifestate da più parti appellanti, il giudice può ritenerle soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva.
Come è indicizzato
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