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Sentenza

Sentenza n. 55/2026 - Bolzano, Sezione 1

für die Aufhebung 1) des Beschlusses der Landesregierung vom 09.07.2024, Nr. 585, Fridolin Ludwig Schwarz am 23.07.2024 mittels ZEP mitgeteilt und Johanna Schwarz am 30.08.2024 mittels Einschreiben mitgeteilt, mit folgendem Gegenstand: „Neue direkte Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Glurns, Bp. 173, in E.Zl. 1500/II, K.G. Glurns – „Oberer Söleshof““; 2) des Schreibens der Landeskonservatorin vom 22.03.2024 mit dem Betreff „Erklärung zur Überprüfung des kulturellen Interesses gemäß Art. 8 des Landesgesetzes für Kulturgüter vom 18. Juli 2023, Nr. 14 und Art. 12 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter, GvD vom 22. Jänner 2004, Nr. 42 und gleichzeitige Einleitung des Unterschutzstellungsverfahrens gemäß Art. 9 des Landesgesetzes für Kulturgüter vom 18. Juli 2023, Nr. 14 und Art. 13 und ff. des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter, GvD vom 22. Jänner 2004, Nr. 24“, mit welchem das kulturelle Interesse festgestellt und das Unterschutzstellungsverfahren für die Bp. 173, K.G. Glurns, „Söleshof“, eingeleitet wurde; 3) der bauhistorischen Untersuchung Prot. Nr. 674059 vom 22. August 2023 von Dr. Marin Laimer auf dessen Grundlage festgestellt wurde, dass das Gebäude des „Söleshofes“ in Glurns angeblich den Anforderungen von Art. 8, Absatz 3 des Landesgesetzes für Kulturgüter vom 18. Juli 2023, Nr. 14 entspricht; 4) aller weiteren vorhergehenden, anschließenden und zusammenhängenden Maßnahmen, die noch nicht bekannt sind.

Giustizia amministrativa202400289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR di Bolzano - Sezione autonoma per la Provincia di BolzanoSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta provinciale di sottoposizione a vincolo diretto di tutela storico-artistica dell'immobile "Oberer Söleshof" e atto della Soprintendenza provinciale di accertamento dell'interesse culturale e avvio del procedimento di tutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno impugnato la delibera provinciale e l'atto della conservatrice provinciale, nonché gli atti presupposti, relativi alla sottoposizione a tutela diretta di un maso rurale di loro proprietà. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, delle garanzie costituzionali e convenzionali sul diritto di proprietà e degli artt. 3, comma 3, 8, commi 2 e 3, e 9 della legge provinciale n. 14/2023, sostenendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato il cattivo stato di conservazione dell'edificio, i gravi problemi statici, l'assetto indiviso della proprietà, l'insostenibilità economica degli interventi e l'insufficienza delle risorse pubbliche. Hanno inoltre contestato l'assenza di una concreta dimostrazione dell'interesse pubblico alla conservazione, inteso come incidenza della perdita del bene sulla qualità, densità, varietà e diffusione complessiva del patrimonio culturale provinciale. In via subordinata hanno dedotto la violazione degli artt. 7 e 15-bis della legge provinciale n. 17/1993, in relazione all'art. 4, comma 1, lett. g), della legge provinciale n. 14/2023, lamentando il difetto di motivazione della delibera e la mancata considerazione effettiva delle osservazioni presentate nel procedimento, riguardanti il degrado, i danni statici e da incendio, la difficoltà di conservazione, l'assenza di concreta utilizzabilità del bene e l'onerosità degli interventi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto non contestabile, in linea di principio, l'accertamento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale n. 14/2023: la relazione della conservatrice, motivata per relationem mediante il richiamo alla relazione dell'ufficio e alla dettagliata indagine storico-edilizia, descriveva elementi architettonici, storici e decorativi idonei a fondare una particolare rilevanza culturale. Tuttavia, poiché l'edificio, soprattutto sul lato nord-occidentale, versava in cattivo stato di conservazione, l'amministrazione avrebbe dovuto motivare espressamente sull'incidenza di tale condizione sulla permanenza del valore tutelabile. Il degrado non impedisce in assoluto l'imposizione del vincolo, ma richiede una specifica valutazione tecnico-discrezionale sull'idoneità delle parti residue a esprimere il valore culturale protetto. Il giudice ha poi ritenuto del tutto carente la motivazione relativa all'interesse pubblico alla conservazione previsto dall'art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 14/2023. La mera formula secondo cui il bene soddisfaceva i requisiti di legge e il generico richiamo al fatto che si trattasse di uno dei pochi masi storici conservati fuori dalle mura di Glorenza non spiegavano in che modo la perdita o distruzione del bene avrebbe inciso sul patrimonio culturale provinciale sotto i profili della qualità, densità dell'insieme, varietà e diffusione. Tale carenza vizia sia la proposta di vincolo sia la delibera finale, che l'aveva recepita senza motivazione integrativa. È stata inoltre ravvisata la violazione dell'obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali. L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singolo argomento, ma deve dimostrare di aver esaminato il materiale introdotto dagli interessati e indicare, anche sinteticamente, le ragioni per cui le loro deduzioni non risultano decisive. La delibera si limitava invece a riassumere le osservazioni, senza confrontarsi con il degrado, i problemi statici, la proprietà indivisa, l'impossibilità di utilizzo nell'ambito dei masi chiusi e l'onerosità della conservazione. Il giudice ha escluso, invece, che l'imposizione del vincolo richieda necessariamente una ponderazione comparativa tra interesse pubblico e interessi economici dei proprietari, o che l'onere finanziario privato costituisca di per sé un criterio decisivo per accertare l'interesse culturale o pubblico. Ha rilevato che la normativa provinciale prevede contributi per gli interventi conservativi e che, nel caso concreto, l'amministrazione aveva prospettato un sostegno fino all'80% per le opere di messa in sicurezza. Sono stati annullati l'atto di avvio/proposta di tutela del 22 marzo 2024 e la delibera della Giunta provinciale n. 585 del 9 luglio 2024, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. La Provincia autonoma è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune, non costituitosi.

Norme richiamate

  • art. 8 legge provinciale Bolzano n. 14/2023

    Per i beni culturali pubblici e privati di oltre settant'anni è richiesta una particolare rilevanza storica, architettonica, artistica o altra rilevanza culturale. Per i beni privati, l'imposizione del vincolo richiede inoltre un autonomo interesse pubblico alla conservazione, collegato all'incidenza della perdita sul patrimonio culturale provinciale complessivo.

  • art. 9 legge provinciale Bolzano n. 14/2023

    Disciplina il procedimento di imposizione del vincolo: dopo l'accertamento dell'interesse culturale e dell'interesse pubblico alla conservazione da parte della conservatrice provinciale, la decisione finale spetta alla Giunta provinciale.

  • art. 20 legge provinciale Bolzano n. 14/2023

    Prevede la possibilità di concessione di contributi e premi ai proprietari per gli interventi di conservazione successivi all'imposizione del vincolo.

  • art. 7 legge provinciale Bolzano n. 17/1993

    Consente la motivazione per relationem quando gli atti richiamati siano espressamente individuati e accessibili all'interessato; la motivazione deve comunque essere sufficiente a rendere comprensibile l'esercizio del potere.

  • art. 15-bis legge provinciale Bolzano n. 17/1993

    Impone all'amministrazione di considerare le osservazioni degli interessati e di esporre, anche sinteticamente, le ragioni per cui esse non risultano idonee a modificare la decisione finale.

  • art. 42 Costituzione

    La tutela costituzionale della proprietà impone il rispetto delle garanzie proprietarie, ma il giudice ha escluso che l'imposizione del vincolo culturale abbia natura espropriativa o richieda necessariamente una ponderazione economica comparativa.

  • art. 9 Costituzione

    Il patrimonio culturale costituisce un valore primario dell'ordinamento e giustifica la particolare ampiezza della discrezionalità tecnico-valutativa dell'amministrazione nella tutela dei beni culturali.

Massime di principio

  • Nell'accertamento dell'interesse culturale di un bene privato ai sensi della disciplina provinciale, la particolare rilevanza culturale e l'interesse pubblico alla conservazione sono presupposti distinti e autonomi: il secondo richiede una valutazione specifica dell'incidenza che la perdita o la distruzione, anche parziale, del bene avrebbe sul patrimonio culturale complessivo, considerando qualità, densità dell'insieme, varietà e diffusione.
  • La valutazione tecnico-discrezionale sull'interesse culturale è sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta erroneità, dell'illogicità, dell'incompletezza e dell'insufficienza motivazionale; il giudice non può sostituire la propria valutazione specialistica a quella dell'amministrazione, ma deve verificare che i criteri normativi siano stati correttamente applicati e che la decisione sia coerente, completa e ragionevole.
  • Il cattivo stato di conservazione o il degrado di un bene non escludono automaticamente la possibilità di imporre un vincolo culturale, ma impongono all'amministrazione di motivare sull'idoneità delle parti residue a esprimere il valore culturale tutelato e sugli effetti che lo stato materiale del bene produce sulla valutazione di interesse.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando gli atti richiamati siano specificamente indicati e accessibili, ma non può supplire alla mancanza di una valutazione autonoma dei presupposti normativi: il richiamo a una relazione tecnica non sostituisce la motivazione sull'interesse pubblico alla conservazione, se la decisione non chiarisce l'incidenza della perdita del bene sul patrimonio culturale complessivo.
  • L'obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali non richiede la confutazione analitica di ogni singolo rilievo, ma vieta che la partecipazione si riduca a una formalità. La decisione finale deve dimostrare che il materiale e gli argomenti dell'interessato sono stati considerati e deve indicare, almeno sinteticamente, le ragioni della loro non decisività.
  • L'imposizione di un vincolo culturale non richiede, di regola, una ponderazione comparativa tra interesse culturale e oneri economici del proprietario, né la dimostrazione che il sacrificio patrimoniale sia ridotto al minimo; l'onerosità della conservazione non è di per sé un criterio decisivo per negare l'interesse culturale o pubblico, ferma la possibilità di misure di sostegno previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturalePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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