Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-343/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2023. — PT contro VB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione di Lugano II – Procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni – Articolo 34, paragrafo 2 – Atto introduttivo del giudizio nello Stato di origine – Notifica regolare di un precetto esecutivo seguita da una notifica irregolare di un atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero. — Causa C-343/22

Giurisprudenza europea62022CJ0343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l'articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II nel contesto della procedura svizzera di esecuzione per debiti e dell'azione successiva per riscossione di somme. Poiché i due procedimenti sono distinti e, nel caso concreto, non vi era una domanda di rimozione dell'opposizione, il precetto esecutivo non può essere considerato l'atto introduttivo del giudizio. L'atto rilevante è invece l'atto di citazione nel successivo procedimento giudiziario, che doveva essere notificato regolarmente al convenuto. Non essendo stata assicurata una notifica idonea, la tutela del convenuto contumace può impedire il riconoscimento/esecuzione della decisione svizzera.

Interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II: individuazione dell'atto introduttivo del giudizio in una procedura svizzera di riscossione di somme successiva a un precetto esecutivo

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, l'atto di citazione relativo a un'azione per riscossione di somme secondo il diritto svizzero, promossa dopo un precetto esecutivo svizzero e senza istanza di rimozione dell'opposizione, costituisca l'atto introduttivo del giudizio oppure se tale funzione spetti al precetto esecutivo regolarmente notificato.

Principio di diritto

Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, in una procedura svizzera in cui un precetto esecutivo è seguito da una distinta azione giudiziaria per riscossione di somme senza domanda di rimozione dell'opposizione, l'atto introduttivo del giudizio è l'atto di citazione relativo a quest'ultima azione, non il precetto esecutivo. Di conseguenza, se tale citazione non è stata notificata o comunicata in tempo utile e in modo tale da consentire al convenuto di difendersi, la decisione resa in contumacia non può essere riconosciuta o eseguita nello Stato richiesto.

Norme richiamate

  • Convenzione di Lugano II, articolo 34, paragrafo 2
  • Convenzione di Lugano II, articoli 38, paragrafo 1, 53 e 54
  • Protocollo n. 1 alla Convenzione di Lugano II, articolo III, paragrafo 1
  • Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, articolo 5
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001

Interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II in una procedura svizzera di riscossione di somme

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda il riconoscimento ed esecuzione in Germania di una decisione svizzera resa in contumacia. La Corte è chiamata a stabilire quale atto, in una sequenza procedurale svizzera composta da un precetto esecutivo e da una successiva azione per riscossione di somme, debba essere considerato "atto introduttivo del giudizio" ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II.

Fatti e procedimento principale

Nel 2013, su iniziativa di VB, l'Ufficio d'esecuzione di Ginevra ha notificato a PT, residente in Germania, un precetto di pagamento relativo a canoni di locazione. PT ha proposto opposizione entro il termine previsto dal diritto svizzero. Successivamente, VB ha convenuto PT dinanzi al Tribunale per le cause in materia di affitti e locazioni del Cantone di Ginevra, senza chiedere il rigetto dell'opposizione.

Il giudice svizzero ha tentato di notificare l'atto di citazione in lingua francese presso il domicilio di PT in Germania; il destinatario ha rifiutato la notifica in assenza di traduzione tedesca. Il giudice del rinvio rileva che la notificazione non era conforme all'articolo 5 della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, e che PT non aveva ricevuto altre informazioni utili. La sentenza del 30 gennaio 2014 è stata quindi notificata in forma pubblica e ha condannato PT al pagamento di CHF 4.120,70 più interessi.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l'articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, che consente di rifiutare il riconoscimento di una decisione quando l'atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di difendersi. Richiama inoltre gli articoli 38, 53 e 54 della Convenzione, relativi alla dichiarazione di esecutività e alla documentazione da produrre, nonché l'articolo III, paragrafo 1, del Protocollo n. 1, che consente alla Svizzera di escludere la clausola di eccezione relativa alla mancata impugnazione della decisione.

Nel diritto svizzero, gli articoli 38, 67, 69, 71, 74, 78 e 79 della LE disciplinano il precetto esecutivo, l'opposizione e la prosecuzione dell'esecuzione. È richiamata anche la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, articolo 5, per la notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la Convenzione di Lugano II va interpretata in modo convergente con il regolamento (CE) n. 44/2001, poiché le disposizioni pertinenti sono formulate in termini quasi identici. La nozione di "atto introduttivo del giudizio o atto equivalente" indica l'atto o gli atti la cui regolare notificazione mette il convenuto in condizione di far valere i propri diritti prima della pronuncia della decisione esecutiva nello Stato d'origine.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui un'ingiunzione di pagamento può costituire atto introduttivo, ma non un atto successivo che sia già di per sé esecutivo. Da ciò deriva che, quando vi siano due procedimenti concatenati, il primo può valere come atto introduttivo del secondo solo se tra essi esiste una vera unità funzionale.

Applicando tale criterio, la Corte osserva che, nel diritto svizzero, il procedimento di precetto esecutivo e il successivo giudizio per riscossione di somme sono distinti. Il precetto produce effetti propri, l'opposizione sospende l'esecuzione e costringe il creditore, se intende proseguire, ad avviare un procedimento giudiziario autonomo. Nel caso concreto, non essendo stata proposta alcuna istanza di rimozione dell'opposizione nell'ambito del giudizio successivo, manca l'unità funzionale necessaria per assimilare il precetto esecutivo all'atto introduttivo del giudizio.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che, in una situazione come quella controversa, l'atto introduttivo del giudizio è l'atto di citazione relativo all'azione per riscossione di somme. Se tale atto non è stato notificato o comunicato regolarmente e in tempo utile, la condizione posta dall'articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II non è soddisfatta e il riconoscimento/esecuzione della decisione può essere rifiutato.

Portata pratica della sentenza

Per gli operatori, la pronuncia chiarisce che, in presenza di una procedura svizzera di esecuzione seguita da un autonomo giudizio di merito, la verifica sulla contumacia va ancorata all'atto che introduce il procedimento giudiziario decisivo e non al solo precetto esecutivo. Ciò rafforza la tutela del debitore convenuto all'estero e impone particolare attenzione alle modalità di notificazione della citazione nel procedimento successivo.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civilericonoscimento ed esecuzione delle decisioni stranierenotificazione degli atti giudiziariprocedura civile svizzeratutela del convenuto contumace

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.