Cassazione Penale, Ordinanza n. 25099/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti per i reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, furto e rapina. L'imputato ha impugnato la sentenza deducendo un unico motivo: ha lamentato la violazione degli artt. 624 e 626 c.p. e l'apparenza della motivazione, sostenendo che il fatto contestato al capo c) avrebbe dovuto essere riqualificato in furto d'uso e non in furto, poiché non aveva potuto restituire le pistole solo perché era stato arrestato. La Corte ha rilevato che la censura era formulata in termini generici e fattuali, fondata su circostanze interne non dimostrate e non immediatamente ricavabili dal testo dell'imputazione o della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nei casi di ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, palesemente eccentrico e immediatamente desumibile dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza, senza margini di opinabilità. Poiché nel caso concreto la doglianza non superava tale soglia e si risolveva in una contestazione fattuale e valutativa, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato dalla difesa per sostenere che il fatto contestato integrerebbe furto e non altra figura; la Corte non entra nel merito della diversa qualificazione perché la censura è ritenuta non deducibile nel caso concreto.
art. 626 c.p.
invocato dal ricorrente per prospettare la riqualificazione del fatto in furto d'uso; la Corte ribadisce che una simile doglianza è ammissibile solo se l'errore di qualificazione è manifesto e immediatamente percepibile dagli atti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
«proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
delimita in senso restrittivo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se manifesta e senza margini di opinabilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione del procedimento senza formalità quando il ricorso è trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- La verifica sull'erronea qualificazione giuridica deve essere compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della decisione e dei motivi di ricorso; non sono consentite censure che richiedano accertamenti fattuali ulteriori o valorizzino elementi interni e non evidenti.
- Le contestazioni che si risolvono in una diversa lettura fattuale della vicenda o in argomentazioni generiche e non immediatamente desumibili dagli atti non sono idonee a superare il perimetro dei motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, il sindacato sulla qualificazione del fatto non coincide con una revisione del merito, ma resta confinato al controllo dell'evidenza dell'errore giuridico.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, per legge, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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